CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20317
Tributi – IRPEF – Accertamento sintetico del reddito – Redditometro – Indici di capacità contributiva – Rate di rimborso dei prestiti
Rilevato che
1. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (n. 13/1/13), che aveva accolto il ricorso presentato da A. M. contro gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con il metodo del redditometro, ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, per gli anni 2006, 2007 e 2008. In particolare, il giudice d’appello evidenziava che, quanto all’immobile sito in Arzignano, via dell’Industria n. 4, foglio 2, mappale 1531, sub 2, lo stesso non fosse computabile in alcun modo come bene indice, ai fini del redditometro, non avendo il M. sostenuto le spese di gestione e di mantenimento di tale immobile. Le bollette delle utenze erano, infatti, intestate alla madre ed alla sorella del contribuente, che abitavano nell’immobile, mentre l’Ufficio avrebbe dovuto provare che le spese fossero state pagate dal contribuente. Aggiungeva, quanto ai prestiti di euro 31.000,00 per il 2006 e di euro 13.200,00 per il 2007 erogati rispettivamente da B.I. e da S., che la relativa documentazione era utilizzabile, in quanto prodotta in sede di accertamento con adesione e, con riferimento al piano di rimborso, in sede di ricorso di primo grado, dovendosi anche tenere conto, per l’applicabilità dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, della genericità delle richieste di 3 documenti. Inoltre, in relazione all’anno 2008. La Commissione regionale precisava che la condizione di ammissibilità dell’accertamento induttivo, di cui al quarto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, cioè che il reddito accertabile si discostasse da quello dichiarato per almeno un quarto e per almeno due periodi di imposta, anche non consecutivi, non sussisteva per tale annualità. Pertanto, poiché tale condizione non sussisteva per i periodi 2006 e 2008 (ma sussisteva per il 2007), non era ammesso accertamento induttivo da redditometro per i periodi 2006, 2007 e 2008.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
3. Resta intimato il contribuente.
Considerato che
1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 112 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. In particolare, gli immobili oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate erano due: il primo, sito in Arzignano, via dell’Industria n. 6, abitato (anche) dalla madre ed alla sorella del contribuente, indicato in catasto al foglio 2 particella 47, le cui utenze erano intestate proprio alla madre ed alla sorella; il secondo era invece un’unità immobiliare sita in Arzignano via dell’I.n. 4, condotto in locazione dal contribuente ed individuato in catasto al mappale 1531 sub 2. La Commissione regionale, invece, avrebbe deciso su un oggetto inesistente, mai da nessuno dedotto in giudizio, cioè l’unità immobiliare sita in Arzignano, via dell’I.n. 4, distinto al mappale 1531 sub 2, , ma abitato dalla madre e dalla sorella del contribuente.
4 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. Invero, il giudice d’appello ha ritenuto che, ai fini della determinazione della quota di reddito derivante dalla residenza principale, non potessero essere considerate le spese di gestione e di manutenzione, che non farebbero carico al M., ma alla sorella ed alla madre, intestatarie delle bollette. Tale fatto decisivo è, però, affermato con motivazione del tutto carente o meramente apparente, in quanto la Commissione regionale non indica in alcun modo le fonti e le ragioni del convincimento espresso, né relativamente all’unità immobiliare sito in Arzignano, via dell’I.n. 6, né relativamente all’unità immobiliare sita in Arzignano, via dell’I.n. 4.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, D.M. 10 settembre 1992 (in G.U.) e artt. 2697 e 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. Pertanto, nel caso in cui si possa ritenere che la Commissione regionale abbia fatto riferimento all’immobile di residenza del contribuente, e quindi l’unità immobiliare sita in Arzignano, via dell’I.n. 6, va precisato che si trattava di una villa di metri quadrati 920, della quale controparte era comproprietaria, avendola indicata peraltro nei questionari come elemento di capacità contributiva a suo carico. Trattavasi, quindi, di residenza almeno secondaria del contribuente, per cui lo stesso avrebbe dovuto sostenere, pro quota, le spese di gestione e di manutenzione. La circostanza che le utenze fossero intestate alle signore M. non dimostrava che le stesse pagassero con soldi propri e non anche con denaro di tutti i componenti del nucleo familiare.
5 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza impugnata per inosservanza “violazione e falsa applicazione) art. 112 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e/o dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. Invero, una volta che il giudice di prime cure aveva escluso che l’immobile sito in via dell’Industria n. 6, costituisse la residenza principale del contribuente, l’Ufficio aveva proposto appello evidenziando che, conseguentemente, la residenza principale del contribuente doveva essere individuata nell’immobile sito in via dell’Industria n. 4, condotto in locazione. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto calcolare e computare nel reddito sintetico il vero reddito derivante dalla disponibilità di una residenza principale tra l’altro, vi sarebbe nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la domanda sarebbe stata rigettata con carenza assoluta di motivazione sul punto.
5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., 2697 c.c., art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, D.M. 10 settembre 1992, tabella allegato A allo stesso, in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. Poiché, dunque, il contribuente aveva come residenza principale quella sita in Arzignano, via dell’Industria n. 4, di metri quadrati 140, condotto in locazione, con il pagamento di un canone annuo di euro 1200,00, ai sensi della tabella all. A di cui al D.M. 10 settembre 1992, si doveva tenere conto anche di tale residenza principale, seppure condotta in locazione, in quanto in tal caso “valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone”, poi moltiplicati per 3 (punto 6.6.).
6. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 112 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e/o art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto utilizzabili documenti prodotti dal contribuente in sede di accertamento con adesione e con il ricorso di primo grado, stante la “genericità della richiesta di documenti svolta con i questionari”. In realtà, tale circostanza, relativa alla genericità della richiesta, non era stata mai dedotta dal contribuente, versandosi, quindi, in ultra-extrapetizione. Inoltre, tale pretesa genericità costituiva affermazione del tutto apodittica.
7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. Il giudice d’appello ha, infatti, affermato che “va ritenuta ammissibile in quanto prodotta in sede di accertamento con adesione e, per il piano di rimborso, in sede di ricorso di primo grado” la documentazione relativa i finanziamenti. Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità di tale documentazione era necessario che il contribuente avesse dedotto di non aver potuto adempiere tempestivamente alla richiesta di produzione formulata con i questionari per causa a lui non imputabile.
8.Con l’ottavo motivo di impugnazione la ricorrente si duole “dell’omesso esame su fatto decisivo per il giudizio del quale le parti hanno discusso in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”, non avendo tenuto conto il giudice d’appello che il finanziamento attribuito al contribuente per l’anno 2006 da Banca Intesa, per euro 31.000,00, dovrà essere rimborsato in 36 rate mensili di euro 938,35. Allo stesso modo è finanziamento di S., ottenuto nel 2007, doveva essere rimborsato con 48 rate di euro 324,42. Al contrario, il giudice d’appello ha affermato che “per il 2008 nessuna modifica va fatta”, senza però tenere conto che, poiché il prestito era stato ottenuto nel 2006 e doveva essere restituito in 36 rate mensili, anche per tutto 2008 il contribuente aveva pagato 12 rate mensili di euro 938,35. Allo stesso modo il contribuente aveva pagato 48 rate mensili di euro 324,42 per il prestito ottenuto 2007 anche nei 12 mesi del 2008. Il giudice d’appello non ha esaminato tale fatto decisivo.
9. Con il nono motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”, in quanto l’Ufficio aveva dedotto che il reddito dell’anno 2008 doveva essere aumentato delle rate di rimborso pagate in quell’anno per i finanziamenti ottenuti nel 2006 e nel 2007, ossia della somma di euro 15.098,00.
10. Con il decimo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la (nullità della sentenza impugnata per inosservanza “violazione e falsa applicazione) art. 112 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e/o 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. Il giudice d’appello non ha in alcun modo deciso sulla questione relativa al calcolo del reddito sintetico per il 2008, con l’eventuale aumento di euro 15.098,00 per rate di rimborso dei finanziamenti concessi da B.I. nel 2006 e da S. nel 2007. Vi sarebbe stata, comunque, una carenza assoluta di motivazione sul punto.
11. I motivi sesto e settimo, che vanno trattati preliminarmente, per la loro pregiudizialità, e congiuntamente, per i vincoli di stretta connessione, sono infondati.
11.1. Invero, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass., 27 dicembre 2016, n. 27069; Cass., 10670/2018).
Infatti, si ritiene (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24503; Cass., 11 agosto 2016, n. 16960) che la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude, a norma dell’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo, a condizione che sia, da un lato, non veritiera e, dall’altro, cosciente e volontaria e, cioè, dolosa, diretta ad impedire l’ispezione documentale (Cass., 9 novembre 2016, n. 22743; Cass., sez.un., 25 febbraio 2000, n. 45), mentre, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica, il contribuente può sempre contrastare efficacemente i risultati dell’accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile (forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito).
Per questa Corte, a sezioni unite, quindi, a norma dell’art. 52, quinto comma del d.P.R. n. 633 del 1972, perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre: la sua non veridicità o, più in generale, il suo concretarsi – in quanto diretta ad impedire l’ispezione del documento – in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell’accesso, possa essere effettuata l’ispezione del documento; pertanto non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell’indisponibilità del documento, non solo se la questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione (Cass., sez.un., 25 febbraio 2000, n. 45; Cass., n. 8645/2019; Cass., 21 marzo 2018, n. 7011; Cass., 8 marzo 2017, n. 5914).
Occorre, dunque, una puntuale richiesta dei documenti da parte della amministrazione accompagnata dall’avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata ottemperanza (Cass., n. 10670/18; Cass., sez. 5, 22 giugno 2018, n. 16548).
Nella specie, l’Agenzia delle entrate non ha neppure allegato quali siano stati gli specifici documenti richiesti al contribuente, né il termine concesso per la produzione dei documenti, né ha dimostrato di aver manifestato l’avvertimento al M. sulle conseguenze del mancato tempestivo deposito dei documenti richiesti.
12. Sempre preliminarmente vanno affrontati i motivi primo, secondo e quarto, relativi alla deduzione di motivazione apparente della sentenza del giudice d’appello, in relazione alle spese di manutenzione dell’immobile sito in via dell’Industria n. 6 in Arzignano.
12.1. In particolare, il contribuente ha indicato nel questionario quale indice della propria capacità contributiva anche l’immobile sito in Arzignano, via dell’I.n. 6, di mq 920, di cui era comproprietario, descritto in catasto al foglio 2, mappale n. 47, sub 10 3 e 4, con quota di partecipazione alle spese del 33,33%, in quanto tale immobile era abitato da sua sorella e da sua madre.
Inoltre, il contribuente ha affermato che la sua residenza principale si trovava in un immobile da lui locato, per un canone annuo di euro 1200,00, di mq 140, sito in Arzignano, via dell’I.n. 4, indicato in catasto, al foglio 2, mappale 1531, sub 2, riconoscendo che tale immobile doveva essere inserito nel calcolo del reddito in base al redditometro (cfr. pagine 3-4 del ricorso relativo all’anno di imposta 2006).
Il giudice di prime cure, sul punto, ha ritenuto che, con riferimento all’immobile sito in Arzignano, via dell’I.n. 6, su cui si basava l’accertamento sintetico, luogo di residenza della madre e della sorella, i costi annui effettivi di esercizio e di ordinaria manutenzione erano sostenuti da queste ultime. Diversamente la residenza del ricorrente era in Arzignano, via dell’Industria n. 4. Tale bene doveva essere escluso dal redditometro.
Il giudice d’appello ha reso una motivazione incomprensibile, in quanto ha affermato che l’immobile sito in Arzignano, via dell’Industria n. 4, foglio 2, mappale 1531, sub 2, che era quello in cui pacificamente risiedeva il contribuente, non era “computabile in nessuna misura come bene indice ai fini del redditometro in capo al M.”. Aggiungeva che ” l’immobile va attribuito a chi sostiene le spese di gestione e di mantenimento”, sicché “si ritiene che il M. sia estraneo a tali spese”. Inoltre, si aggiungeva che “infatti le bollette delle utenze sono intestate a madre e sorella, che abitano nell’immobile e si concorda con il contribuente che non è valida la presunzione posta dall’Ufficio, per cui si dedurrebbe che le suddette non pagherebbero tali spese, non avendone la disponibilità finanziaria alla luce delle rispettive dichiarazioni dei redditi. Infatti tale disponibilità può provenire da molteplici altre fonti, di modo che la presunzione non è, come dovuto, qualificata. Peraltro semmai l’Ufficio avrebbe dovuto provare che le spese fossero state pagate invece dal M., cosa che non è”.
Pertanto, non si comprende in alcun modo l’effettiva individuazione dell’immobile preso in esame dal giudice d’appello, a meno che non si voglia ritenere che l’immobile sia stato per errore descritto dalla Commissione regionale e che si tratti, invece, dell’immobile sito in Arzignano, via dell’I.n. 6, indicato in catasto al foglio 2, mappale n. 47, sub 3 e 4, con quota di partecipazione alle spese del 33,33%, della superficie di metri quadri 900, abitato dalla madre e dalla sorella del contribuente.
Inoltre, il giudice d’appello, pur dando atto che sia la madre che la sorella del contribuente non avevano le disponibilità finanziarie per provvedere alla manutenzione di una villa di metri quadrati 900, “alla luce delle rispettive dichiarazioni dei redditi”, ha però affermato che la disponibilità finanziaria “può provenire da molteplici altre fonti”, senza indicarne alcuna in concreto.
Altra ragione della apparenza della motivazione si rinviene nella circostanza che il giudice d’appello, se avesse fatto riferimento in modo errato all’immobile sito in Arzignano, via dell’I.n. 6, foglio 2, mappale n. 47, sub 3 e 4, allora non avrebbe considerato in alcun modo l’immobile dove di sicuro il contribuente risiedeva, per averlo condotto in locazione, per la somma di euro 1200,00 all’anno, sito in Arzignano, via dell’I.n. 4, foglio 2, mappale 1531, sub 2.
13. La sentenza della Commissione regionale è stata depositata il 13 maggio 2014, sicché trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella versione successiva al d.l. 83/2012, che si applica per le sentenze depositate a decorrere dall’11 settembre 2012. Inoltre, poiché l’appello è stato depositato il 4 ottobre 2013, è applicabile anche l’art. 348-ter c.p.c., in relazione alla doppia decisione “conforme” di merito, in vigore per gli appelli depositati a decorrere dall’11 settembre 2012. Non si verte in tema di doppia “conforme” stante la mera apparenza della motivazione del giudice di appello, in relazione ai beni indici immobiliari ed anche, come si vedrà, per le rate di restituzione dei due mutui stipulati nel 2006 e nel 2007, anche nell’anno 2008.
Pertanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., sez. 6-3, 25 settembre 2018, n. 22598).
13.1.Per questa Corte, a sezioni unite, si è in presenza di una motivazione meramente “apparente” allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e quindi materialmente esistente), come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento (Cass., sez.un., 9279/2019; Cass., sez.un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16599).
Inoltre, per questa Corte, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nella versione anteriore alla modifica da parte dell’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass., sez. 5, 10 novembre 2010, n. 22845; Cass., sez. 6-5, 20 gennaio 2015, n. 920; Cass., sez. 3, 15 novembre 2019, n. 29271).
Invero, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., sez. L., 14 febbraio 2020, n. 3819). Il vizio di motivazione, infatti, sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., sez. 5, 20 luglio 2012, n. 12664).
14. Il terzo ed il quinto motivo, entrambi relativi ai due immobili restano assorbiti dall’accoglimento dei precedenti motivi.
15. Deve essere, poi, esaminato preliminarmente il decimo motivo, che è fondato.
16. Invero, con riferimento ai finanziamenti ricevuti dal contribuente negli anni 2006 e 2007, rispettivamente per euro 31.000,00, da parte di B.I., e per euro 13.200,00 da S., è pacifico che il primo finanziamento dovesse essere rimborsato in 36 rate mensili da euro 938,35, mentre il secondo finanziamento dovesse essere rimborsato con 48 rate di euro 324,42, in entrambi i casi regolarmente pagate dal contribuente.
Il giudice d’appello ha esaminato la questione relativa alle rate di rimborso dei prestiti, che costituiscono evidentemente un indice reddituale di capacità contributiva, ma esclusivamente per gli anni 2006 e 2007. In relazione, invece, all’anno 2008 la Commissione regionale ha lapidariamente affermato “la condizione non sussiste” senza alcuna altra specificazione.
È evidente che sia del tutto assente la motivazione in ordine ai riflessi del pagamento delle rate di rimborso dei prestiti, contratti negli anni 2006 e 2007, anche nell’anno 2008, tenuto conto che per il prestito contratto nel 2006 sono state pagate 36 rate per la somma di euro 938,35 al mese, e per il prestito contratto e 2007, sono state pagate 48 rate per la somma di euro 324,42 al mese.
17. Restano, dunque, assorbiti i motivi ottavo e nono, entrambi relativi alle rate mensili di rimborso dei due finanziamenti.
18. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi primo, secondo, quarto e decimo; rigetta i motivi sesto e settimo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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