CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22342
Tributi – IRAP – Medico pediatra in convenzione al SSN – Diritto al rimborso dell’imposta versata
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che su impugnazione da parte di R.M.d.G., medico pediatra in convenzione al SSN, avverso il silenzio rifiuto a seguito di istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 2001 al 2004, ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non sussistente il presupposto dell’IRAP, in quanto per gli anni in esame gli importi risultanti per beni strumentali e i compensi rientrano nei limiti del normale svolgimento dell’attività convenzionata col SNN, non risultando spese per lavoro dipendente o collaboratori non occasionali.
La contribuente si costituisce con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n.4 c.p.c., nonché dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.30, comma 1, n.4, c.p.c per grave e assoluto difetto di motivazione della sentenza, non idonea a rivelare la ratio decidendi.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 In ossequio ai principi di questa Corte, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art.111 della Costituzione, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass 3819 del 14/02/2020).
Nella fattispecie in esame, non ricorre la violazione delineata, avendo la CTR sinteticamente ma congruamente motivato, contenendo la verifica del percorso logico giuridico seguito al fine del rigetto dell’appello dell’Ufficio, motivando sulla sussistenza dei presupposi per il rimborso nella specifica fattispecie, in base ai principi della giurisprudenza di legittimità.
2. Con il secondo motivo, l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 446/1992 e dell’art.2697 c.c., in rapporto all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto l’esercizio della professione di medico convenzionato non comporta di per sé la esclusione di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’IRAP.
2.1. Il motivo è infondato per quanto di ragione, rientrando la fattispecie nelle ipotesi di esenzione, in base all’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito.
2.2. Va premesso che, a norma del combinato disposto del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lettera c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, coma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
2.3. Le sezioni Unite n. 9451/2016 hanno individuato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in tema di Irap quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.
2.4. In relazione all’attività di medico convenzionato col SSN è stato ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell’espletamento della propria attività professionale, di una segreteria, da Cass. n. 9786 de/ 19/04/2018 . È stato altresì affermato che la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo (medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (Cass. n. 17245 del 27/06/2019).
3.Sulla scorta di tale insegnamento, questa Corte ha escluso la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. 18/11/2020, n. 26197; Cass. 13/11/2019, n. 29398; Cass. 14/02/2019, n. 4420), della collaborazione part time di un terzo (Cass. 12/11/2020, n. 25637), di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass. 11/09/2019, n. 22675; Cass. 17/05/2018, n. 12084).
4. La CTR si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi, ritenendo insussistente il presupposto impositivo, laddove – confermando la sentenza di primo grado, che ha compiuto “una attenta valutazione di quanto emergeva per ogni anno oggetto del richiesto rimborso, la sussistenza delle condizioni per avere diritto al rimborso richiesto” – ha rilevato che “per gli anni in esame, gli importi risultanti per beni strumentali e compensi rientrano, tenendo conto della particolare attività in convenzione, nei limiti per aver diritto al rimborso; non risultano spese per lavoro dipendente o collaboratori non occasionali”.
5. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 2.300,00 oltre €. 200,00 per esborsi e spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
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