CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11776
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Redditometro – Liberalità ricevute – Fattori-indice della capacità contributiva
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Alessandria. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di B.R. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2007-2008;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 commi 4°, 5° e 6° DPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come, ai fini del superamento della presunzione, sarebbe stato sufficiente provare, per l’anno considerato, la disponibilità idonea a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato; che, col secondo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 commi 4°, 5° e 6° DPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché, sotto altro profilo, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato la necessità, per l’ufficio, di tenere conto delle liberalità ricevute dalla madre del contribuente; che l’intimato si è costituito con controricorso; che il primo motivo è fondato;
che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Sez. 6-5, n. 16912 del 10/08/2016);
che la CTR ha erroneamente negato valore presuntivo ai predetti indici, che l’Ufficio potrebbe invece limitarsi ad invocare, in attesa della prova contraria; che anche il secondo motivo è fondato;
che il riferimento generico alle donazioni pervenute dalla madre del contribuente, come si evince dalla sentenza della CTR, non è idonea a giustificare le somme emergenti dall’accertamento sintetico;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Piemonte, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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