CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2018, n. 6456
Cartella esattoriale – Contributi previdenziali e assistenziali – Mancata contestazione della sussistenza del rapporto previdenziale – Vizio di omessa pronuncia denunciato – Non sussiste
Rilevato
che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione avanzata da D. L. nei confronti dell’INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.a., nonché di Equitalia sud S.p.a., avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 58.781,27 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali;
che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla mancata contestazione da parte dell’opponente della sussistenza del rapporto giuridico previdenziale e del conseguente obbligo retributivo, nonché sull’omesso disconoscimento della conformità all’originale delle riproduzioni degli estratti contributivi;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il L. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
che l’Inps ha prodotto procura in calce al ricorso notificato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
Considerato
che con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 360, 1° n. 4 e 5, 112, 325 e 326 cod. proc. civ., nullità della sentenza e omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, osservando che la Corte territoriale non si era pronunciata sull’eccezione d’inammissibilità per tardività dell’appello formulata nella memoria di costituzione;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c. 1 n. 5 cod. proc. civ., che la motivazione della Corte territoriale è meramente apparente, perché perplessa, incomprensibile e contenente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, osservando che, ancorché non vi fosse contestazione riguardo alla titolarità dell’azienda agricola cui era connessa la contribuzione, era ravvisabile, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la contestazione della debenza della somma richiesta, così come non era pertinente, con riferimento all’onere di contestazione, il richiamo agli artt. 2712 e 2719 cod. civ.;
che, quanto al primo motivo, la Corte territoriale, esaminando nel merito le censure poste con l’appello, ha implicitamente disatteso l’eccezione d’inammissibilità del medesimo (in tal senso Cass. n. 5351 del 08/03/2007 : <Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame)> conforme, esattamente in termini Cass. n. 29191 del 06/12/2017 e, ancora, Cass. n. 16788 del 21/07/2006 <Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia> (conformi Cass. n. 20311 del 04/10/2011, Cass. n. 17956 del 11/09/2015);
che, pertanto, non ricorre il vizio di omessa pronuncia denunciato, né il ricorrente ha fatto valere la supposta erroneità della decisione implicita di rigetto dell’eccezione formulando apposita censura di violazione della legge processuale, corredata di idonee allegazioni secondo quanto previsto dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., essendosi il ricorrente a rilevare che, proposta l’eccezione di tardività, nonostante il carattere assorbente della stessa, la Corte l’aveva completamente ignorata;
che, in ordine al secondo motivo, dalla stessa articolazione della censura, con la quale si sottopone a critica il ragionamento della Corte territoriale in merito alla ritenuta omessa contestazione, si evince l’esistenza di un nucleo motivazionale sufficiente a rendere esplicite le ragioni della decisione e in concreto sottoposto a critica, talché non ricorre un vizio di motivazione apparente nei termini precisati da Sez. U. n. 22232 del 03/11/2016 <La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)>;
che in base alle svolte argomentazioni entrambi i motivi di ricorso devono essere ritenuti manifestamente infondati, con conseguente rigetto integrale del ricorso;
che nulla va disposto in relazione alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’amministrazione limitata al rilascio di procura non seguito da alcuna altra attività;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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