CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7458
Tributi – Tariffa per i controlli su operatori del settore alimentare – Ambito di applicazione soggettivo – Imprese di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli – Sussiste
Premesso che
1) la srl srl E., dedita alla commercializzazione all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto in data 8 gennaio 2015, n. 59, lamentando violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 194/2008 (recante la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali), per avere la commissione erroneamente ritenuto soggette al pagamento della tariffa istituita dal suddetto decreto per i controlli su mangimi e alimenti, anche le imprese che vendono alimenti all’ingrosso e non solo le imprese di produzione degli alimenti e per avere, del pari erroneamente, ritenuto il decreto in linea con il regolamento (CE) 882/2004 malgrado che la tariffa, stabilita nell’allegato A – Sezione 6 – al decreto non faccia riferimento ai costi effettivi sostenuti dall’autorità competente per i controlli, così contravvenendo all’art. 27 comma 4, ed al 32° considerando del regolamento 882, né dia conto degli elementi di calcolo di cui all’art. 27, comma 5, ed al 32° considerando;
2. la Azienda U.I.s.s. n. (…) di Verona resiste con controricorso;
3. la ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
1. il primo motivo di ricorso non è fondato. Il d.lgs. 194 si riferisce a qualunque operatore del settore degli alimenti, sia esso un produttore o trasformatore di alimenti sia esso un operatore della commercializzazione degli alimenti: l’art.1 del decreto pone la tariffa indistintamente a carico “degli operatori dei settori interessati dai controlli di conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”; la Sezione 6 dell’Allegato A al d.lgs.194 utilizza, nel titolo, i termini “stabilimenti”, “entità produttiva” e “fasce produttive” (valorizzati dalla ricorrente per sostenere la tesi secondo cui sarebbero soggetti alla tariffa solo i produttori e non i commercianti di alimenti) ma utilizza anche l’espressione “fasce produttive intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione” e, nel corpo, parla di “stabilimenti” e di “entità produttive” in riferimento alla tariffa dovuta dai produttori e di “fasce produttive” nell’ampio senso di fasce quantitative di prodotto e parla poi anche e segnatamente di “operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi” (operatori tra i quali rientra anche la ricorrente). Il regolamento 882/2004, parimenti, si riferisce a operatori e a controlli di tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (v. artt. 2, n.11, 3, 4 nonché il 4° e 6° considerando) in coerenza con la finalità di garantire che “i mangimi e gli alimenti siano sicuri e sani” (1° considerando); per il conseguimento di tale finalità, il regolamento fa obbligo agli Stati di eseguire “i controlli ufficiali … in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale” e precisa che tra qui controlli devono essere inclusi quelli “sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull’uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti”;
2. il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali viene sostenuta la tesi per cui la tariffa è strutturata in modo non conforme all’art.27, commi 4 e 5, e al 32° considerando del regolamento, sono infondati. Il 32° considerando – che, si nota, come ogni considerando non ha natura dispositiva e non costituisce di per sé parametro di applicazione della normativa interna, ma esprime soltanto i motivi dell’atto – prevede che, “per organizzare i controlli ufficiali dovrebbero essere disponibili adeguate risorse finanziarie, che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di riscuotere tasse o diritti per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali, che, in questo contesto, le autorità competenti degli Stati membri avranno la facoltà di stabilire le tasse e i diritti come importi forfettari basati sui costi sostenuti e tenendo conto della situazione specifica degli stabilimenti, che se si impongono tasse agli operatori, dovrebbero essere applicati principi comuni, che è quindi opportuno stabilire i criteri per la fissazione dei livelli delle tasse di ispezione”. L’art. 27 del regolamento, dopo avere stabilito che gli stati membri possono riscuotere una tassa a Copertura dei costi sostenuti per i controlli, dispone, ai commi 4 e 5, che la tassa non può essere superiore ai costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai criteri elencati nell’allegato VI (ossia: “1. stipendi del personale partecipante ai controlli ufficiali; 2. costi per il personale addetto ai controlli ufficiali, ivi compresi strutture, strumenti, attrezzatura, formazione, costi di viaggio e costi correlati; 3. costi di analisi di laboratorio e di campionamento”) e che la tassa può essere fissa forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo; l’art.27 dispone inoltre che, nel fissare la tassa, “gli Stati membri tengono conto del tipo di azienda del settore interessata e dei relativi fattori di rischio, degli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva, dei metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti, delle esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico”. La tariffa contenuta nella sezione 6 dell’Allegato A al d.lgs. 194/2004 è quantificata in modo forfetario, su base annua, in riferimento al tipo di azienda definito con riguardo alla specifica attività svolta (attività del settore alimentare in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi), e in considerazione della quantità dei generi ortofrutticoli gestiti e da controllare (senza riguardo invece agli altri criteri -degli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva; dei metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti; delle esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico- per l’applicazione dei quali mancavano, all’evidenza, i presupposti). Non è dato quindi ravvisare alcun contrasto tra la normativa comunitaria e quanto previsto dal d.lgs. 194/2008 in punto di tariffa da applicare al caso di specie;
3. il ricorso deve essere rigettato;
4. le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la srl E. a rifondere alla Azienda U.I.S.S. n. (…) di Verona, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.300,00, oltre spese forfetarie a accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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