CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7469
Dipendente Inps – Qualifica di ispettore generale – Riliquidazione della pensione integrativa – Indennità di buonuscita – Calcolo
Rilevato che
l’Inps propose appello avverso la sentenza con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Roma aveva dichiarato il diritto di L. R., dipendente dell’Inps con qualifica di ispettore generale, alla riliquidazione della pensione integrativa e della buonuscita sulla base della retribuzione di dirigente, condannandolo a corrispondere a quest’ultimo le differenze di pensione e la somma di € 106.017,42 per differenza di indennità di buonuscita;
la Corte d’appello di Roma (sentenza del 26.9.2012) rigettò l’impugnazione dopo aver ritenuto infondata la tesi dell’Inps secondo cui per il calcolo della pensione integrativa e dell’indennità di buonuscita non era computabile l’indennità per lo svolgimento di mansioni superiori, riconosciuta all’appellato con sentenza n. 13169/2004, perché priva dei caratteri di fissità e continuità previsti dalla legge; per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con due motivi, cui resiste R.L. con controricorso;
Considerato che
col primo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 21, 27, 33 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’Inps, nonché dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
il ricorrente istituto, dopo aver premesso che R. L. aveva precisato di aver rivestito la qualifica non dirigenziale di ispettore generale Inps e di aver svolto dall’1.7.1998 al 31.8.1999 le mansioni di dirigente amministrativo (periodo rispetto al quale gli era stato riconosciuto il diritto a percepire le relative differenze retributive), assume che la Corte d’appello di Roma è incorsa in errore laddove ha affermato che non poteva ritenersi che dovessero essere computati, ai fini che qui rilevano, solo gli emolumenti corrispondenti alla qualifica rivestita (come invece sostenuto dalla difesa dell’ente) e che non vi era dubbio sul fatto che era già stata pronunziata una sentenza che aveva accertato che al R. spettava la retribuzione corrispondente alla qualifica dirigenziale; invece, secondo l’Inps, tenendo ben presente l’art. 5 del citato Regolamento in materia di retribuzione, era da escludere che le differenze retributive per superiori mansioni svolte e, quindi, svincolate dalla qualifica effettivamente posseduta, potessero giocare un ruolo ai fini del calcolo della pensione integrativa, non essendo neppure qualificabili come assegni ed altre competenze di carattere fisso e continuativo; inoltre, la Corte territoriale non aveva neanche considerato la circostanza, pacifica in causa, che le superiori mansioni erano state riconosciute con provvedimento giudiziale limitatamente al periodo 1.7.1998 – 31.8.10999, la qual cosa escludeva il carattere della permanenza o della continuità; in pratica, le somme riconosciute a titolo di differenze retributive per mansioni superiori avevano un carattere eccezionale, temporaneo, aggiuntivo ed autonomo che trovava nella retribuzione dirigenziale solo un elemento di riferimento quantitativo per il loro calcolo;
col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, il ricorrente contesta alla Corte di merito di aver illegittimamente ampliato la portata di tale norma, posto che l’attribuzione di mansioni superiori di natura dirigenziale, sia pure avvenuta per effetto di provvedimento scritto, era nulla poiché effettuata fuori dei casi previsti dal comma 2 del citato art. 52, mentre la stessa Corte era pervenuta ad una sorta di riconoscimento definitivo della qualifica superiore dirigenziale; d’altronde, il R. aveva svolto un incarico dirigenziale conferitogli di fatto, al di fuori delle modalità prescritte dall’art. 19 del d.lgs n. 165/2001, ed era stato compensato per lo svolgimento di tali mansioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 5, del d.lgs n. 165/2001;
i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati;
si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 19296 del 14.7.2008) che «In tema di previdenza integrativa aziendale, benché il regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’INPS – che costituisce atto di normazione secondaria ed è pertanto interpretabile direttamente dalla Cassazione – prevede che le pensioni a carico del Fondo in corso di godimento siano riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l’impiegato si trovava all’atto della cessazione dal servizio, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori (in quanto emolumenti non fissi né continuativi) non possono essere considerate utili e, di conseguenza, non vanno assoggettati a contribuzione»;
si è, inoltre, ribadito (Cass. sez. lav. n. 6768 del 7.4.2016) che <<In tema di previdenza integrativa aziendale, l’art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’INPS considera come retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo e non comprende, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori, che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza ed dall’anzianità ma costituiscono voci retributive collegate all’effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica»;
si è, infine, chiarito (Sez. Un., sentenza n. 10413 del 14.5.2014) che«Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente>> (in senso conf. v. Sez. 6 – L., Ordinanza n. 24099 del 24.11.2016);
pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può, quindi, essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2°, cod. proc. civ., col rigetto della domanda;
il diverso esito del giudizio di merito induce alla compensazione delle spese dei primi due gradi di giudizio, mentre le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna R. L. al pagamento delle spese di legittimità nella misura di € 5200,00, di cui € 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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