CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7179 – Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, peraltro, l’operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresenta, ne deriva che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta. In tema di imposte sul reddito i soggetti già coinvolti nelle frodi carosello non è più contestabile la deducibilità dei costi poiché i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente al fine di commettere il reato ma, salvo prova contraria, per essere commercializzati e venduti” e per pronunciare pure, sugli altri motivi del ricorso, considerati assorbiti