CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7202
Tributi – Imposta di registro – Cessione di un credito a garanzia di un’apertura di credito
Rilevato
Che l’Agenzia delle Entrate (unitamente all’Agenzia delle entrate riscossione) propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Calabria, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso del contribuente fallimento s.r.l. “T.” avverso il silenzio rifiuto dell’ufficio di rimborsare un’imposta proporzionale di registro versata per la registrazione di una scrittura privata avente ad oggetto la cessione di un credito a garanzia di un’apertura di credito; trattavasi invero di atto soggetto ad IVA, che avrebbe dovuto quindi scontare solo l’imposta fissa nella misura di € 129,00;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi:
che, con il primo motivo. l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la CTR non si era pronunciata sull’eccezione di compensazione da essa Agenzia formulata sia nelle controdeduzioni di primo grado, sia nell’atto di appello; ed in ordine a detta eccezione la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi, ai sensi dell’art. 1243 cod. civ.; che, con il secondo motivo. l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 56 l.f., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; invero l’art. 56 l.f. espressamente disponeva che i creditori avevano diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti da essi vantati verso il medesimo, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento; e l’unica condizione di efficacia di detta compensazione era l’anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte; la CTR aveva pertanto violato la norma anzidetta, stante la presenza di carichi erariali gravanti sulla fallita società e sorti in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento;
che il fallimento intimato si è costituito con controricorso; che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato:
che, invero, l’art. 56 l.f. prevede espressamente che i creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, anche se non scaduti prima della dichiarazione di fallimento; e la ratio di detta norma è quella di evitare che il debitore del fallimento sia esposto al rischio di realizzare un proprio credito in moneta fallimentare; l’unica condizione di efficacia per far luogo a detta compensazione è costituita dall’anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, essendo invero rilevante il fatto genetico delle obbligazioni, nel senso che è richiesto essere le due obbligazioni da compensare sorte in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n.14620 del 2019; Cass. n. 14615 del 2016);
che, nella specie, l’Agenzia delle entrate ricorrente ha provato, mediante la produzione di stralci del suo atto di appello, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, di avere chiesto alla CTR fin dal suo atto introduttivo di pronunciarsi in merito alla sussistenza dei presupposti per la compensazione, di cui all’art. 56 l.f., ai fini di un’eventuale compensazione giudiziale ex art. 1243 cod. civ.; e non risulta che la CTR si sia pronunciata sul punto, negando, in modo non conforme agli atti di causa, che fosse stata dedotta la compensazione in questione, la quale risulta, al contrario, essere stata espressamente eccepita;
che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso; che, pertanto, assorbito il secondo motivo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto con riferimento al primo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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