CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2022, n. 8354

Tributi – Contenzioso tributario – Definizione della controversia ex art. 6 del DL. n. 119/2018 – Perfezionamento – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Ritenuto in fatto

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, proponeva appello avverso la sentenza n. 11627/14 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, accertando un maggior reddito imponibile di euro 5.082.517,00.

A sua volta, la contribuente S. s.r.l. in liquidazione proponeva appello incidentale.

Con sentenza del 5.4.2016, la CTR Lombardia accoglieva l’appello e, per l’effetto, confermava l’avviso di accertamento per cui era causa.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la S. s.r.l. in liquidazione, sulla base di dieci motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Con note dell’8.11.2019 e del 12.10.2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per aver la contribuente presentato domanda di definizione della controversia, in base all’art. 6 del dl. n. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la insufficiente motivazione e/o l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che i documenti finalizzati a dimostrare la deducibilità dei costi erano stati forniti all’Ufficio ancor prima di ricevere la notifica dell’avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’invio del questionario non imponeva il rispetto di un termine perentorio per il deposito dei documenti a sostegno della deducibilità dei costi.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dello Statuto del contribuente e dell’art. 32 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che essa, lungi dal volersi sottrarre, aveva trasmesso spontaneamente i documenti non solo prima dell’avvio della fase contenziosa, ma prima della ricezione dell’avviso di accertamento.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 32 dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che la norma richiamata prevedesse l’obbligo per il ricorrente di fornire una prova certa ed inconfutabile.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015, 58, 68, 85 e 86 dPR n. 917/1986, 5, 5 bis, 6 e 7 d.lgs. n. 446/1997, 39, comma 1, dPR n. 600/1973 e 85 e 86 Tuir, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, nella determinazione della plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi, si deve tener conto del prezzo effettivamente percepito dal contribuente.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973 e 85 e 86 Tuir, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato lo scostamento tra il valore venale in comune commercio ed il prezzo dichiarato in atti, costituente ricavo ai fini delle imposte dirette e corrispettivo ai fini Iva.

 7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE e 13 dPR n. 633/1972, per non aver la CTR considerato che la direttiva comunitaria non contempla la possibilità di presumere corrispettivi diversi da quello determinato dalle parti in mancanza di prove certe e dirette.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’accertamento di tipo induttivo rappresentava una metodologia di accertamento non consentita neppure nel caso di mancata o tardiva risposta ad un questionario.

9. Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 Tiur, 18, commi 2 e 3, I. n. 241/1990, 6, comma 4, dello Statuto del contribuente e 54 e 55 dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’accertamento dei ricavi non contabilizzati o dei costi non documentati è pur sempre strumentale all’attuazione del principio della capacità contributiva, non potendosi tramutare in una modalità arbitraria di determinazione dell’imponibile o in una inammissibile sanzione impropria.

10. Con il decimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo n. 3) dell’appello proposto avverso la sentenza n. 11629/17/14 cui la sentenza impugnata rinviava per relationem.

– Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione;

– rilevato, inoltre, che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

– considerato che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 c.p.c.;

– rilevato che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

– Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico della ricorrente.