CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29757
Irregolare utilizzazione di un lavoratore extracomunitario – Mancata registrazione sui libri contabili obbligatori – Sanzione amministrativa – Notificazione dell’atto di appello – Rimessione in termini
Rilevato che
con sentenza 4 giugno 2014, la Corte d’appello di Perugia dichiarava improcedibile, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., per omessa notificazione dell’atto di appello proposto da F.F., in proprio e quale legale rappresentante della s.s. Azienda Agricola F., avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella parte di irrogazione della sanzione amministrativa di € 39.375,00, ai sensi dell’art. 36bis, settimo comma I. 248/2006, per irregolare utilizzazione di un lavoratore extracomunitario, non registrato sui libri contabili obbligatori;
con ordinanza del 6 giugno 2014 la stessa Corte dichiarava inammissibile, per esaurimento della propria potestas iudicandi, l’istanza del predetto di rimessione in termini per la notificazione del ricorso con decreto di fissazione di una nuova udienza di discussione;
avverso la sentenza F.F., in proprio e nella qualità, ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380b1s 1 c.p.c.; il Ministero depositava “atto di costituzione” per la partecipazione all’udienza di discussione, senza poi svolgimento di difese;
Considerato che
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c. e 111 Cost., per sussistenza dei presupposti di rimessione in termini del ricorrente ai fini della notificazione dell’atto di appello, omessa per errore scusabile dipeso da una causa a sé non imputabile, quale il mancato ricevimento dal difensore della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, per la certificata presenza di “malware e virus all’interno della rete Ian” del sistema informatico dello Studio R. Avvocati Associati (unico motivo);
2. esso è inammissibile;
2.1. occorre premettere che è pur vero che, ove la corte d’appello dichiari l’improcedibilità dell’azione per non aver il ricorrente provveduto a notificare all’amministrazione convenuta, nel termine stabilito, il ricorso ed il provvedimento di fissazione della camera di consiglio, tale pronuncia, in quanto esaurisce la potestas iudicandi del giudice adito e definisce il giudizio di merito, sia suscettibile di impugnazione per cassazione, in difetto della quale il decreto d’improcedibilità passa in cosa giudicata (Cass. 9 aprile 2013, n. 8622);
2.2. tuttavia, risulta dal verbale di udienza del 4 giugno 2014 che il difensore dell’odierno ricorrente, pure comparso all’udienza tramite un proprio sostituto, non abbia in essa formulato (sul presupposto della sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza e sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione: Cass. 4 aprile 2013, n. 8216; Cass. 23 novembre 2018, n. 30512) alcuna istanza di rimessione in termini: a ciò provvedendo soltanto con la richiesta in data 5 giugno 2014, ossia successiva alla pronuncia di improcedibilità della Corte d’appello, a definizione del giudizio di merito, con esaurimento così della propria potestas iudicandi;
2.3. è noto che la rimessione in termini, tanto nella versione già prevista dall’art. 184bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma c.p.c., presupponga la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass 11 novembre 2011, n. 23561; Cass. 1 marzo 2019, n. 6102);
2.4. la mancata presentazione tempestiva (ma soltanto quando oramai privo di potestas iudicandi) dell’istanza di rimessione al giudice davanti al quale è stato omesso l’adempimento (di notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione di una nuova udienza di discussione) esclude la configurabilità di alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, che la Corte territoriale ha correttamente emesso nella sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 348 c.p.c., in assenza appunto di detta istanza;
2.5. sicché essa è stata per la prima volta proposta davanti a questa Corte di cassazione con il motivo in esame, per tale ragione inammissibile;
3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato tale, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto difese e con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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