CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2019, n. 25991 – La prima parte dell’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva permette così, con l’esenzione da essa prevista, di evitare che la rivendita di beni formi oggetto di una nuova imposizione, mentre questi ultimi sono stati preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata in forza dello stesso articolo e, pertanto, in occasione di tale acquisto, l’IVA è stata versata in maniera definitiva, senza possibilità di detrarla