CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28358
Eventi alluvionali – Pagamento dei contributi – Restituzione degli importi versati – Termine di prescrizione
Fatto
RILEVATO CHE:
1. la Corte d’appello di Genova, previa riunione di due procedimenti, confermando la decisione del Tribunale di Savona resa nel giudizio tra la società F.S. s.p.a. e l’INAIL e riformando, invece, la decisione resa nel giudizio tra la società Dall’O’. s.r.l. e l’INAIL, ha respinto la domanda di entrambe le società nei confronti dell’Ente assicurativo;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha osservato come la normativa di cui all’art. 4, comma 90, della legge nr. 350 del 2003 e all’art 3-quater del D.L. nr. 300 del 2006 (conv. con legge nr. 17 del 2007) fosse applicabile esclusivamente alle imprese interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che non avessero provveduto a pagare i contributi per il periodo 1995/1997 e non anche alle società, come quelle ricorrenti, che avevano, invece, regolarmente effettuato il pagamento e chiesto la restituzione del 90% degli importi versati; per la Corte di merito, in tale ultima ipotesi, l’azione non era soggetta al termine decadenziale di cui alla speciale normativa ma esercitabile nel termine ordinario di prescrizione;
2.1. nondimeno, i benefici introdotti dalla normativa italiana integravano un’ipotesi di aiuto di Stato illegale, ai sensi dell’art. 108 del Trattato sui funzionamento dell’Unione Europea;
2.2. si imponeva, dunque, la disapplicazione del diritto interno, con conseguente infondatezza delle pretese azionate;
3. per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso le società in epigrafe, con tre motivi, cui ha opposto difese l’INAIL, con controricorso, contenente ricorso incidentale con un motivo;
3.1. l’INAIL ha depositato memoria, ex art. 380-bis.1 cod.proc.civ.
Diritto
CONSIDERATO CHE:
4. con il ricorso principale, le società deducono, con il primo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE nonché delle regole di diritto comunitario in tema di divieto di erogazione dei benefici prima della valutazione della commissione europea e, in connessione con queste, dell’art. 9, comma 17, della legge nr. 289 del 2002, dell’art. 4, comma 90, della legge nr. 350 del 2003 e dell’art. 3-quater, comma 1, del D.L. nr. 300 del 2006 (convertito con modificazioni dalla legge nr.17 del 2007), per avere la Corte di appello qualificato i benefici in oggetto in termini di aiuti di Stato, pur difettandone i presupposti;
4.1. con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 107, paragrafo 2, e dell’art. 108 del TFUE e del regolamento 800/2008/CE in connessione con l’art. 9, comma 17, della legge nr.289 del 2002, dell’art. 4, comma 90, della legge nr. 350 del 2003 e dell’art. 3-quater, primo comma, del D.L. nr. 300 del 2006 (convertito con modificazioni dalla legge nr. 17 del 2007), in relazione al fatto che i benefici di cui è causa sono dispensati dalla procedura di notifica di cui all’art. 108 TFUE e relativo regolamento attuativo;
4.2. con il terzo motivo, le medesime violazioni degli art. 107 e 108 TFUE e del regolamento nr. 1998 del 2006 sono prospettate con particolare riferimento alla normativa del cd. de minimis in ragione dell’importo dei benefici, inferiori ad euro 200.000,00 nel triennio;
3. con il ricorso incidentale, l’INAIL deduce la violazione dell’art. 3-quater, primo comma, del DL. nr. 300 del 2006 (convertito con modificazioni dalla legge nr.17 del 2007), per avere la Corte d’appello ritenuto non operante, nella fattispecie, la decadenza ivi disciplinata;
4. è logicamente pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale che pone una questione di carattere dirimente (v., in merito alla definizione del giudizio in cassazione in base alla «ragione più liquida», Cass. nr. 9309 del 2020 anche per i richiami ad altri precedenti);
5. invero, secondo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. nr. 12603 del 2016, seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 16046 del 2018; Cass.nr. 19022 del 2018; Cass.nr. 20740 del 2018; Cass. nr.21634 del 2018; Cass. nr. 21708 del 2018; Cass. nr. 8727 del 2019), il termine del 31.7.2007 per la presentazione delle domande di regolarizzazione ex lege nr. 350 del 2003, art. 4, comma 90 – così risultante a seguito della proroga disposta dal D.L. nr. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. in legge nr. 17 del 2007) – si applica anche alle imprese che hanno già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione «regolarizzare la posizione» include anche l’ipotesi del rimborso della eccedenza versata;
5.1. tale termine costituisce un termine di decadenza, essendo sotteso ad esso l’interesse pubblico alla certezza di agevolazioni gravanti sul bilancio degli enti previdenziali, interesse a sua volta legato ai vincoli sovranazionali cui è assoggettato il bilancio pubblico in forza dei trattati Europei;
5.2. si è anche chiarito che su tale disciplina non hanno inciso le disposizioni di cui alla legge nr. 205 del 2017, art. 1, commi 771-774, non avendo esse introdotto modifiche alla precedente normativa né avendo la finalità di interpretarla autenticamente ma riferendosi alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi, da esse versati, in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione della Commissione UE del 14.8.2015 (Cass. nn. 20740 e 21708 del 2018 cit.);
6. venendo al caso di specie, per come pacifico in causa e risultante dalla sentenza impugnata, entrambe le società hanno presentato la domanda di restituzione in data 27.5.2010; esse, dunque, sono decadute dal beneficio qui in discussione;
7. di conseguenza, va accolto il ricorso incidentale, perché la Corte di merito non si è attenuta ai principi esposti, mentre resta assorbito il ricorso principale. La sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto delle originarie domande per intervenuta decadenza;
8. gli interventi chiarificatori della Corte in epoca successiva al deposito dei ricorsi e la complessità ricostruttiva della disciplina legislativa a fondamento della decisione consentono di ravvisare valide ragioni per disporre la compensazione delle spese in relazione all’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande. Compensa le spese dell’intero processo.
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