CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28359 – La decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita dall’art. 16 l. n. 196/97 (apprendistato), può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto