CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28365

Impresa commerciale – Beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali – Settore terziario – Criteri di inquadramento

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 6.11.2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a rimborsare allo IAL-CISL somme a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali versate nel periodo 1.1.1997-31.12.1998; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura; che lo IAL-CISL ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

Considerato in diritto

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 1, d.l. n. 3/1990 (conv. con l. n. 52/1990), in relazione all’art. 49, l. n. 88/1989, per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo l’odierno controricorrente un’impresa produttrice di servizi, dovesse altresì considerarsi “impresa commerciale” ai fini del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali; che l’art. 49, lett. d), l. n. 88/1989, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi;

che l’art. 3, comma 1, lett. g), d.l. n. 3/1990 (conv. con l. n. 52/1990), prevede che il beneficio per cui è causa sia concesso «ad ogni impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali e assistenziali»;

che, pertanto, affatto correttamente i giudici di merito, una volta acclarato che l’odierno controricorrente è un «istituto di formazione che presta i suoi servizi a favore di quanti (enti pubblici ma anche imprese o soggetti privati) hanno necessità di realizzare attività di formazione» (così la sentenza impugnata, pag. 5), hanno concluso per la sua classificabilità ai fini previdenziali tra le imprese commerciali e la consequenziale spettanza del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali;

che la diversa tesi propugnata dall’INPS, secondo cui la disposizione dell’art. 49, l. n. 88/1989, pur prevedendo che nel settore terziario confluiscano sia le imprese commerciali che quelle erogatrici di servizi, non implicherebbe comunque alcuna piena sovrapposizione delle prime alle seconde, risulta per contro priva di fondamento, essendosi anzi chiarito che lo scopo dell’introduzione dell’art. 49 ult. cit. consiste nel prevedere un nuovo e più moderno sistema classificatorio delle attività datoriali capace, da un lato, di sostituire il precedente art. 2195 c.c., reputato non più idoneo ad inquadrare realtà imprenditoriali nuove e maggiormente articolate, e dall’altro di assumere una valenza generale per fornire una collocazione delle diverse imprese valida per tutti i fini previdenziali, con l’abbandono di un assetto ordinamentale che presentava l’inconveniente di apprestare criteri di inquadramento delle imprese tra loro divergenti, a seconda della natura dei singoli contributi da versare ai diversi enti assicurativi (così, in termini, Cass. n. 21137 del 2008);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.