CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10598 – Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (per abbandono del posto di lavoro) rientra nell’ambito dei licenziamenti di tipo disciplinare, costituendo pur sempre una sanzione a comportamenti ritenuti tali da incidere in modo insanabile sul regolare proseguimento del rapporto di lavoro