CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2020, n. 7851
Tributi – Rettifica catastale – Classamento – Perdita caratteristiche di lusso dell’immobile – Declassamento – Esclusione – Valutazione caratterisriche estrinseche – Tipologia della zona in cui è ubicato l’immobile
Fatto e considerato che
Con sentenza nr 530/2013 la CTR di Roma respingeva l’appello proposto da R.G. e Q.A. avverso la decisione resa dalla CTP di Roma con cui era stato respinto il ricorso promosso dai contribuenti contro il diniego di rettifica in autotutela per il declassamento dell’immobile di loro proprietà legato alla perdita delle caratteristiche di lusso.
Escludeva che si fosse formato un giudicato opponibile all’Agenzia delle Entrate sottolineando che la sentenza invocata (460/2011) si era limitata ad una declaratoria di inammissibilità per motivi formali senza alcuna delibazione nel merito.
Riteneva, alla stregua della risultanze processuali, che non vi fossero i presupposti per un declassamento.
Osservava in questa prospettiva che l’unità immobiliare si trovava in un quartiere centrale ben servito dalla rete viaria e con caratteristiche di signorilità.
Aggiungeva che l’immobile in questione sia stato classato in categoria A/1 anche in considerazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile nel suo complesso sia delle unità immobiliari difficilmente confrontabili con le unità immobiliari proposte in comparazione.
Avverso tale sentenza R.G. e Q.A. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di garantire l’eventuale udienza di discussione.
Diritto e ritenuto che
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione del DM dei lavori pubblici 1969 nr 6 e 8, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma nr 3 e 5 c.p.c.. Criticano in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti con riferimento all’immobile in questione le caratteristiche per poter essere inserito nella categoria A/1, senza applicare i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.
Lamentano in particolare che la CTR non avrebbe fatto buon governo della disciplina contenuta nel DM 2.8.1969 limitandosi a fornire delle valutazioni prive di riscontro probatorio.
Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 Regolamento del DPR del 1.12.1949 nr 1142, art. 3 e art. 53 Cost. nonché art. 2697 c.c. ed anche l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma nr 3 nr 5 c.p.c.
I contribuenti si dolgono della mancata o non corretta valutazione da parte della CTR del fatto che nella zona le categorie devono essere uguali a parità di condizioni.
Sostengono poi di aver fornito la prova del proprio diritto a vedere equiparata la propria categoria catastale alla maggioranza degli edifici siti nella zona aventi caratteristiche anche più lussuose.
Osservano che le unità immobiliari offerte in comparazione, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, erano simili e confrontabili con quello dei ricorrenti. Lamentano pertanto che in tal modo sarebbe stato leso il diritto dei ricorrenti a ricevere pari trattamento impositivo nonché violato il principio di proporzionalità contributiva previsto dalla Costituzione.
Il primo motivo è infondato.
La disposizione normativa che, secondo l’assunto dei ricorrenti, sarebbe stata violata dal giudice di appello, è costituita dal Ministero dei Lavori Pubblici D.M. 2 agosto 1969 in virtù del quale: “Ai sensi e per gli effetti della L. 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della L. 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del D.L. 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella L. 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso: Art. 1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a ville, parco privato ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come di lusso. Art. 2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali. Art 3, Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 me. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 me. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati. Art. 4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq. Art. 5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Art. 6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine). Art. 7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. Art. 8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto”.
Le suddette disposizioni prevedono, due tipologie di costruzioni “di lusso”, e cioè quelle individuate con riguardo alla natura “esterna” dell’immobile, in relazione alla tipologia della zona in cui sono state realizzate (che fanno cioè riferimento esclusivamente alla ubicazione dell’immobile in base agli strumenti urbanistici adottati ed approvati) e quelle caratterizzate dalla conformazione “interna”, collegata alle caratteristiche dell’immobile, che trovano riscontro rispettivamente negli artt. 1 e 2 e negli articoli successivi del detto D.M..
I contribuenti sostengono che l’immobile in questione non sarebbe dotato di quelle specifiche caratteristiche costruttive intrinseche richieste dal D.M. richiamato per qualificare di lusso un bene.
La CTR ha confermato il classamento avuto riguardo alle riscontrate caratteristiche estrinseche (situato in un quartiere centrale, ben servito dalla rete viaria e con caratteristiche di signorilità) ed, intrinseche e specifiche dell’immobile non confrontabili con le unità immobiliari proposte in comparazione.
I due motivi del ricorso, si limitano ad investire, criticandola, tale seconda ratio decidendi, ma non anche la prima.
Infatti, con il primo mezzo, l’impugnata sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.M. 2.3.1969, deducendosi che, dalla normativa, emerge inequivocabilmente che la categoria catastale deve essere attribuita in relazione alle caratteristiche intrinseche della singola unità immobiliare e che per definire una abitazione “di lusso (Cat. A/1), devono concorrere più di cinque delle caratteristiche elencate nella tabella allegata al D.M. menzionato la dove, invece, nella specie l’immobile presentava solo 4 degli elementi tipizzati dalla disciplina in questione(art. 8).
Ora costituisce, infatti, ius receptum che “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (Cass. n. 3386/2011, n. 7931/2013, n. 24540/2009).
Occorre inoltre considerare che, se spetta all’Amministrazione “tracciare il reticolo generale di riferimento delle classi catastali” (così testualmente, la citata Cass. ord. n. 31239/17), spetta, però alla parte privata l’onere di provare i requisiti per una diversa e più corretta classificazione (oltre alla pronuncia da ultimo citata si vedano anche Cass. sez. 2 4 febbraio 2006, n. 4238; Cass. 11 maggio 2017, n. 11588).
Ora nel caso di specie manca del tutto il riferimento alle circostanze fattuali proprie delle caratteristiche estrinseche del bene in oggetto, che avrebbero giustificato, con riferimento alle unità immobiliari addotte in comparazione dai contribuenti, l’istanza di riduzione del classamento attribuito, onde poter valutare se la sentenza impugnata, confermativa della sua legittimità, sia incorsa effettivamente nella falsa applicazione delle richiamate norme di diritto. Carenza questa che preclude al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese; dà atto, ai sensi del DPR nr 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ,se dovuto;
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