CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2020, n. 7853 – Nel caso di procedura DOCFA l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio. Il motivo di ricorso deve contenere l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate