CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33133 – La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore