CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28765 – In tema di IVA, ma anche di imposte sui redditi, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova della inesistenza oggettiva o anche soltanto soggettiva delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate