CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 3985
Tributi – INVIM – Indebito pagamento – Rimborso – Prescrizione
Esposizione dei fatti di causa
C.C., M.N. e V.N. presentavano, in data 14 febbraio 2008, istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva INVIM per l’importo di euro 5.700,00, erroneamente corrisposta da A.N. in autoliquidazione, a seguito della dichiarazione di successione della moglie presentata nell’anno 1998.
L’istanza di rimborso veniva respinta dall’Agenzia delle Entrate, in quanto presentata oltre il termine triennale di decadenza di cui all’art. 42 d.lgs. n. 346/90.
I contribuenti impugnavano il diniego di rimborso Invim dinanzi alla CTP di Taranto che – con sentenza n. 620/2010 – accoglieva il ricorso, sul presupposto che il termine triennale di decadenza “concerne le ipotesi di imposta regolarmente percetta, mentre nell’ipotesi in cui l’imposta non è dovuta trovano applicazione gli ordinari termini prescrizionali”. La sentenza dei primi giudici veniva gravata dall’Erario, il quale insisteva nell’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso ed eccepiva la carenza dei presupposti di cui all’art. 17 co. 6 del d.lgs. n. 504/92.
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva l’appello dell’ufficio sul presupposto che, poiché il titolo di provenienza della successione di A.N. era posteriore all’anno 1992, gli eredi non dovevano pagare l’INVIM, per il cui rimborso trovava applicazione il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
L’Agenzia delle Entrate ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della decisione n. 8041/28/2016, depositata il 05 settembre 2016.
I contribuenti sono rimasti intimati.
Esposizione delle ragioni di diritto
1. Con la prima censura la ricorrente deduce, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 346/90, nonché dell’art. 47 d.P.R. n. 637/72 e dell’art. 2946 c.c.; assume che i giudici regionali hanno erroneamente escluso la fattispecie dalle ipotesi disciplinate dal cit. art. 42, ritenendo trattarsi di pagamento dovuto ad erronea interpretazione della norma. Deduce al riguardo che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il contribuente deve richiedere il rimborso dell’Invim nel termine triennale, sempre che l’imposta sia stata pagata spontaneamente dal debitore e non in forza di atto impositivo notificato dall’ufficio; mentre il termine decennale di prescrizione trova applicazione, secondo l’ente ricorrente, solo nelle ipotesi di imposta di successione illegittimamente percetta che è corrisposta a seguito di liquidazione da parte dell’Ufficio.
2. Con la seconda censura si deduce violazione dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente in relazione all’art. 360 n. 3″ c.p.c., per avere i giudici regionali erroneamente affermato l’illegittimità del disconoscimento del diritto al rimborso, in violazione dei principi di buona fede e collaborazione che devono improntare i rapporti con l’amministrazione.
3. Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.
Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 42, comma 2, richiamato per l’invim decennale dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, stabilisce che “il rimborso deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”. L’interpretazione di questa disposizione porta a ritenere che il termine di decadenza ivi previsto decorra dal dì del pagamento, salvo che il sorgere del diritto alla restituzione non sia riconducibile ad un evento successivo (Cass. n. 23716 del 2004). In particolare, il termine deve farsi decorrere dal pagamento in tutti i casi in cui l’agente si trovi, fin da questo momento, nella condizione di rendersi conto dell’erroneità, in tutto o in parte, del pagamento dell’imposta, con conseguente possibilità di chiedere il rimborso di quanto versato.
Ciò anche se tale diritto venga accertato in via giudiziale, atteso che la pronuncia del Giudice può conferire soltanto certezza al diritto e definitività al relativo accertamento, ma non incide sulla sua nascita che va, nei casi considerati, temporalmente collocata in un momento precedente. È però necessario che il pagamento sia eseguito spontaneamente dal contribuente, in assenza di qualsiasi atto impositivo dell’Ufficio finanziario, mentre, se è avvenuto contestualmente alla proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione allo scopo di evitare la riscossione coattiva dell’imposta, il termine di decadenza decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accolto il ricorso.
Nel caso di specie deve ritenersi che il diritto dei contribuenti alla restituzione fosse sorto fin dal tempo del versamento dell’imposta, trovandosi la parte nella condizione giuridica di avvedersi dell’errore e quindi di chiedere il rimborso (Cass. n. 5516/2009; n. 15627/2014).
Di questo principio non ha fatto buon governo la sentenza impugnata che va dunque cassata.
4. In conclusione, il ricorso va accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, deve essere respinto l’originario ricorso dei contribuenti.
Sussistono i presupposti, tenuto conto dell’andamento delle vicende processuali, per la compensazione delle spese del giudizio di merito.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti;
compensa le spese del giudizio di merito; condanna parte contribuente alla refusione delle spese sostenute per il presente giudizio dall’Agenzia delle entrate che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 31609 depositata il 25 ottobre 2022 - Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 luglio 2021, n. 18820 - L'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 30550 depositato il 3 novembre 2023 - In tema di pensioni si estende anche alle azioni di ripetizione d’indebito ove ad esse sia sottesa comunque una controversia sul rapporto pensionistico, il quale costituisca…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2011, n. 32685 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2359 depositata il 25 gennaio 2023 - La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…