CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4006
Tributi – Tassa automobilistica regionale – Società di leasing – Autoveicoli concessi in locazione finanziaria – Soggetto obbligato al pagamento
Ritenuto che
la Regione Lombardia notificava a S. l’avviso di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni con cui contestava l’omesso pagamento della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto) dovuta per l’anno d’imposta 2010 ai sensi dell’art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 conv. in I. 28 febbraio 1983 n. 53 sui veicoli di sua proprietà concessi in locazione finanziaria agli utilizzatori suoi clienti recuperando anche le sanzioni amministrative e gli interessi.
Avverso detto avviso di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni la contribuente presentava ricorso alla Ctp di Milano con cui contestava che l’art. 5 d.l. n. 953 individuasse quali soggetti passivi dell’imposizione tributaria non solo gli utilizzatori ma anche le società di locazione finanziaria concedenti.
La CTP di Milano rigettava il ricorso ritenendo che i soggetti passivi della tassa automobilistica fossero individuabili sia negli utilizzatori che nei proprietari concedenti.
Impugnate detta sentenza, la CTR della Lombardia con sentenza in data 15.5.2018 rigettava il gravame confermando l’impostazione del giudice di prime cure.
Avverso detta sentenze S. Leasing s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la Regione Lombardia la quale depositava altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del comma 9 bis del d.l. 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazione dalla I. 6 agosto 2015 n. 125 nonché dei commi 6 e 7 dell’art. 10 del d.l. 24 giugno 2016 n. 113 convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2016 n. 160 in relazione al n. 3 dell’art. 360 comma 1 c.p.c. e dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato le norme indicate per aver ritenuto che l’abrogazione della norma di interpretazione autentica di cui al comma 9 bis dell’art. 9 del d.l. n. 78 ad opera del comma 6 dell’art. 10 del d.l. n. 113 comporterebbe la reviviscenza dell’interpretazione del comma 29 dell’art. 5 del d.l. n. 953 secondo cui sarebbe responsabile per il pagamento del c.d. bollo auto anche la società concedente.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del ventinovesimo comma dell’art. 5 del d.l.. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito dalla I. 28 febbraio 1983 n. 53, come modificato dall’art. 7 della I. 23 luglio 2009 n. 99 e del comma 9 bis dell’art. 9 del d.l. 19 giugno 2015 n. 78 convertito dalla I. 6 agosto 2015 n. 125 e degli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c. in relazione all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e al n. 3 dell’art. 360 comma 1 c.p.c.” parte ricorrente deduceva che l’art. 7, comma 2, lett. a della I. n. 99 del 2009 ha inteso individuare come nuovi soggetti passivi della tassa automobilistica i soli utilizzatori escludendo l’esistenza di un rapporto solidale tra utilizzatori e proprietari.
Rilevava che erroneamente la CTR aveva ritenuto che per i veicoli concessi in locazione finanziaria la società proprietaria fosse solidalmente responsabile del pagamento della tassa automobilistica regionale con gli utilizzatori e che invece la società di leasing è responsabile solo nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.
Va rilevato preliminarmente che con memoria ex art. 378 c.p.c. il controricorrente ha dato atto che l’avviso di accertamento per cui è causa è stato annullato in autotutela, come risulta dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 22 luglio 2019, n. XI/1941, nel cui allegato è menzionato il presente ricorso.
Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).Va quindi cassata la sentenza Impugnata.
Quanto alle spese processuali, stante il silenzio mostrato dal ricorrente sul punto, che non può far presumere un invito alla Corte di legittimità ad astenersi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728), si ritiene che, stante l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non vi è luogo all’uso della soccombenza virtuale laddove, come nella specie, tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante l’obiettiva complessità della materia e in considerazione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio. Nel qual caso, detto annullamento va considerato un comportamento processuale conforme al mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
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