CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4010 – In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidatone emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registratone, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercito delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare