CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4011

Tributi – Imposta di registro – Sentenza relativa a controversia di divisione di beni

Premesso che

1. con sentenza n. 3893/2010, il Tribunale di Napoli, decidendo una controversia di divisione relativa ad una pluralità di cespiti, dichiarava, per quanto interessa, che i beni tra i cui comproprietari era M. L. -“l’area di suolo racchiusa tra i civici 128, 133 e 117” e “la grotta sottostante il  terrapieno di mq.35”- dovevano restare in comunione (quanto al primo, il Tribunale motivava sul rilievo che, “in relazione alla conformazione a gradoni del suolo, al numero elevato dei condividendi -10- ed al diverso valore delle quote ideali ad essi spettanti -variabili tra un minimo di 1/42 e un massimo di 6/42- non è possibile la divisione in natura dell’area di cui si discute di cui va pertanto dichiarata la indivisibilità”; quanto al secondo, il Tribunale diceva essere emerso che “la grotta era completamente inaccessibile, piena di materiali di risulta” e dava conto del fatto che le parti, constatato che “il costo delle opere necessarie per liberare la grotta dai materiali era assai elevato in relazione alle effettive utilità che potrebbero trarsi dal bene … avevano convenuto [in sede di CTU] di lasciare la grotta stessa in comunione sostanzialmente rinunciando alla domanda di divisione … e non avevano poi effettuate ulteriori deduzioni né nei verbali di udienza successivi al deposito dell’elaborato del CTU né nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica”);

2.1 l’Agenzia delle entrate notificava alla L. avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale per la registrazione della sentenza;

3. la contribuente impugnava il provvedimento contestando la pretesa erariale per essere la sentenza, nella parte a lei riferibile, priva di effetto dispositivo;

4.il ricorso, rigettato dalla CTP per motivi di rito (“non sono stati prodotti gli atti del giudizio civile eccezion fatta per il dispositivo della sentenza”), veniva del pari rigettato dalla CTR la quale, con la sentenza in epigrafe, riteneva la contribuente obbligata al pagamento dell’imposta ex art.57 d.P.R. 131/86;

5. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe in base a tre motivi;

6. l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese;

Considerato che

1.con i tre motivi di ricorso la contribuente denuncia violazione dell’art.2 del d.P.R.131/1986, dell’art.3, parte prima della tariffa allegata al predetto d.P.R., dell’art.57 d.P.R. 131/86.

In particolare, con le tre doglianze – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche poste – la L. assume di non dover pagare l’imposta proprio perché non si giova degli effetti della sentenza di divisione, posto che questa ha accertato la non divisibilità dei suoi cespiti, con conseguente assenza di capacità contributiva; a seguito della ritenuta non  divisibilità, inoltre, ella non avrebbe più interesse ad ottenere ciò per cui aveva introdotto il giudizio (scioglimento della comunione), così da risultare estranea al rapporto sostanziale.

2.il ricorso è infondato. La soggezione della contribuente ad imposta deriva, per un verso, dall’art.57 d.P.R.131/86 (“Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, sono solidalmente obbligati al pagamento del tributo … le parti in causa”), per altro verso, da ciò che, come è incontroverso, ella, parte del rapporto sostanziale, è stata parte del giudizio di divisione.

La veste di parte necessaria del giudizio di divisione, proprio in quanto comproprietaria, ne integra di per sé la legittimazione tributaria passiva indipendentemente dalla acclarata non divisibilità dei suoi beni; rientrando anche quest’ultimo accertamento tra gli effetti della pronuncia rivolti alla parte.

3. il ricorso deve essere rigettato;

4.non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’Agenzia non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.