CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5008
Tributi – Contenzioso tributario – Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione – Nullità dell’intero giudizio
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi avverso V. U. per la cassazione della sentenza n.9137/18/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 21 ottobre 2014, depositata in data 23 ottobre 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento relativo a maggiore Irpef relativa all’anno di imposta 2007, derivante dall’accertamento del maggior reddito del contribuente, derivante dalla partecipazione, in qualità di socio accomandante, nella società “S. di C.C. e & C. s.a.s.”; a seguito del ricorso, il contribuente è rimasto intimato;
il ricorso veniva fissato per la camera di consiglio dell’11 novembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
Considerato che
con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo l’Agenzia delle Entrate, la C.t.r. aveva errato nel dichiarare inammissibile l’appello avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli, che a sua volta non aveva considerato l’esito del giudizio, favorevole all’amministrazione finanziaria, relativo all’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 101, 102 e 354 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente, la C.t.r. aveva violato le norme del contraddittorio, con conseguente nullità dell’intero giudizio, in quanto, trattandosi nella specie di società di persone, la C.t.r. avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado e rimettere le parti innanzi al giudice di prime cure, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci;
con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente, il giudice di appello aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo peraltro erroneo l’automatismo del litisconsorzio necessario ex art.5 T.u.i.r., avendo il contribuente impugnato l’avviso di accertamento anche per questioni personali;
con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, e 2261, 2313 e 2320 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente il giudice di appello aveva errato nel non riconoscere l’efficacia vincolante del giudicato sull’accertamento societario nei confronti del socio, che non aveva impugnato l’accertamento emesso nei suoi confronti per motivi personali;
preliminarmente, deve rilevarsi la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, sulla violazione del litisconsorzio necessario nei confronti dei soci;
ed invero, secondo la nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. S.U. sent. n. 14815/2008);
in tema di società in accomandita semplice si è anche detto che «nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata)»(Cass. n. 27337/2014);
trattandosi, nel caso di specie, di giudizio intentato dal socio accomandante di una società di persone in accomandita semplice non solo per ragioni personali, come rilevato dagli stessi giudici di appello, risultano pretermessi gli altri soci, litisconsorti necessari;
non è, invece, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio per la società, nei confronti della quale la stessa Agenzia ricorrente deduce esservi stato un giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria;
invero, «nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dei redditi di società ed associazioni, ove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati “parziali” relativi a singole posizioni, i rapporti fra il giudicato parziale e le posizioni dei soggetti nei cui confronti non si sia formato il giudicato debbono essere risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, per cui il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato>>(Cass., sez.un., 4 giugno 2008, n. 14815 citata);
con la conseguenza che la formazione di un giudicato a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale (vedi Cass., ord. 6 giugno 2014, n. 12793), pur non pregiudicando la posizione degli altri litisconsorti; in conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio, con rimessione delle parti alla C.t.p. di Napoli, che provvederà anche alla liquidazione delle spese;
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi alla C.t.p. di Napoli, cui demanda di provvedere anche sulle spese.