CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5119
ENPAM – Contributo del 2% per le prestazioni specialistiche rese verso SSN – Modalità di calcolo – Base imponibile
Rilevato che
la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 28 ottobre 2015- 8 gennaio 2016, decidendo nel contraddittorio tra Istituto I. s.p.a.(erogante prestazioni di dialisi in regime di accreditamento) e l’ENPAM, ha accolto l’appello proposto dalla società nei confronti della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società medesima avverso il decreto ingiuntivo richiesto dalla Fondazione ENPAM al fine di ottenere la condanna dell’ingiunta al pagamento del contributo del 2 per cento previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, per le prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale dai medici liberi professionisti calcolato con riferimento all’intero fatturato;
la Corte d’appello ha invece ritenuto che tale contributo dovesse essere calcolato sui soli compensi erogati per le prestazioni effettivamente rese dagli specialisti medici ed odontoiatri, unitamente alle sanzioni di cui all’art. 116, comma 8 lett. a) I. n. 388 del 2000;
per la Corte distrettuale, per quanto in questa sede rileva, la base imponibile per il versamento del contributo era costituita dal fatturato societario conseguito per le prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, ossia sulla somma dei ricavi relativi a tali prestazioni quali rimborsati da S.S.N. (indicati dalle società quali ” costo delle terapie”) nell’anno solare di riferimento, il cui valore, previsto da un nomenclatore tariffario, deve poi essere abbattuto secondo le previsioni dei D.P.R. n. 119 del 1988 e D.P.R. n. 120 del 1988;
per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso principale la Fondazione ENPAM, cui ha resistito la Società I. s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale fondato su di un motivo;
Considerato in diritto che:
con i due motivi la Fondazione ricorrente denuncia l’errata interpretazione e falsa applicazione: a) della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39; b) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8 quinquies, 8 sexies, art. 15 nonies, comma 4 come mod. dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’erronea conoscenza dei fatti e dei presupposti, e l’illogicità manifesta. L’ampio e articolato motivo di ricorso è essenzialmente incentrato sulla ritenuta violazione della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, il quale, nel prevedere che le società operanti in regime di accreditamento col servizio sanitario nazionale sono tenute a versare all’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici) un contributo pari al 2 % del fatturato annuo, ha inteso disporre che il contributo deve essere calcolato sulla base del fatturato prodotto dalla società attraverso l’attività dei medici operanti presso di loro in regime libero-professionale, e non invece sulla base dei compensi corrisposti ai menzionati professionisti, in quanto anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 707 del 23 giugno 1988, 132 e 133 del 2 maggio 1984), l’obbligo contributivo è indipendente dalla prestazione e prescinde da ogni valutazione di vantaggiosità previdenziale per gli stessi soggetti obbligati, poichè è preordinato all’interesse generale, realizzando i doveri di solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost.;
con il motivo di ricorso incidentale, si deduce l’omessa pronuncia sulla questione relativa alla inapplicabilità dell’obbligo del versamento del 2% rispetto alle società che non impiegavano medici liberi professionisti iscritti al Fondo specialisti esterni;
deve darsi atto che in data 28/12/2021 la Fondazione ENPAM ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso principale ed analogo atto ha pure depositato la controricorrente e ricorrente incidentale, quanto al proprio ricorso, con conforme richiesta di compensazione delle spese del giudizio;
in conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c. e nulla va disposto per le spese, ex art. 391 c.p.c., comma 4, atteso che le parti hanno inteso che le stesse restino compensate;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.