CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11622 – In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile