CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11622
Tributi – Agevolazioni “prima casa” – Decadenza dai benefici – Potere di accertamento – Termine triennale – Decorrenza
1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio chiedeva il pagamento per intero dell’imposta di registro in revoca dell’agevolazione prima casa chiesta del contribuente che non aveva ottemperato all’obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la sua residenza nel comune nel quale era sito l’immobile acquistato allegando come causa di forza maggiore infiltrazioni d’acqua nel solaio ed allegando che il termine per trasferire la residenza fosse uguale a quello fissato al potere di accertamento dell’Ufficio;
2. Il ricorso era accolto in primo grado sulla base di una diversa ragione: essere l’Ufficio decaduto dal potere di accertamento essendo trascorso il relativo termine che il giudicante riteneva dovesse decorrere dalla data di registrazione dell’atto di acquisto. Tanto era confermato in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente resiste con controricorso;
3. Le parti non hanno depositato memorie. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
4. Con i due motivi di ricorso, l’Ufficio contesta, sotto il profilo della vizio di motivazione apparente e della violazione di legge, che sia stata legittimamente riconosciuta nel caso di specie la decadenza facendo decorrere il relativo termine dalla data di registrazione;
5. Il ricorso è fondato. Costituisce infatti costante orientamento di questa Corte il principio secondo cui: «In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine triennale dalla data della stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile)» (Cass. n. 28860 del 2017; Cass. n. 2527 del 2014);
6. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente che deve essere condannato alle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente, che condanna alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.
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