CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17043
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione della lite ex art. 6, D.L. n. 119 del 2018 – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio
Rilevato che
1. L’Agenzia delle Entrate notificò a P.S. due distinti avvisi di accertamento, con i quali, in base a indici di capacità contributiva considerati nel redditometro e segnatamente il 50% della residenza principale gravata dal mutuo e la disponibilità di un autoveicolo, contestò maggiori redditi relativi ai periodi 2006 e 2007. Impugnati i predetti atti dal contribuente con due distinti ricorsi, la C.T.P. di Trieste accolse parzialmente i ricorsi con le sentenze nn. 298/01/14 (per il 2006) e 299/01/14 (per il 2007), riducendo il reddito accertato per ciascuno dei due periodi di imposta. L’Ufficio impugnò le predette sentenze con due distinti ricorsi, dando avvio a due giudizi nei quali si costituì il contribuente che propose a sua volta appelli incidentali. La C.T.R. per il Friuli Venezia Giulia, previa riunione dei procedimenti, annullò entrambi gli avvisi di accertamento con la sentenza n. 189/01/15, depositata il 19/5/2015.
2. Contro la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Il contribuente resiste con controricorso.
Considerato che
Con memoria depositata il 28/4/2021, il contribuente ha comunicato di avere definito la controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 dicembre 2018, n. 136.
L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha chiesto, con memoria depositata il 26/3/2021, che venga dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, avendo il contribuente presentato istanza di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e avendo lo stesso provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e cessata la materia del contendere.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; conf. art. art. 46 proc. trib.)”.
P.Q.M.
Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e cessata la materia del contendere.
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