CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17123
Tributi – Riscossione – Cartella di pagamento – Imposte iscritte a ruolo – Termine di prescrizione ordinario
Premesso che
1. l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR della Lombardia abbia errato nel ritenere soggetti a prescrizione quinquennale anziché, ex art. 2946 c.c., decennale, e quindi estinti, i crediti erariali per IVA, Irpef ed Irap di cui alle cartelle esattoriali che essa Agenzia ha sostenuto di avere notificato a T.C. il 18 ottobre 2016, l’1 aprile 2008 e il 14 dicembre 2015 e che la contribuente ha impugnate unitamente al preavviso di fermo amministrativo del proprio autoveicolo sostenendo non le fossero mai state notificate e fossero viziate per difetto di requisiti di forma-contenuto;
2. la contribuente resiste con controricorso;
Considerato che
1. il ricorso è fondato. La CTR ha richiamato la sentenza emessa da questa Corte a Sezioni Unite, n. 23397/2016. In tale sentenza è stato enunciato il principio applicabile con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Le Sezioni Unite hanno precisato che da questo principio consegue che “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo“. Il caso all’origine della pronuncia delle sezioni unite riguardava contributi previdenziali soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995. Come più volte precisato da questa Corte (da ultimo v. ordinanza n. 12740/2020), per i crediti Irpef, Iva ed Irap vale – in mancanza di un’espressa previsione speciale – la regola generale di cui all’art. 2946 c.c. secondo cui il termine di prescrizione ordinario è decennale;
2. il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata;
3. la causa deve essere rinviata alla CTR della Lombardia per esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla contribuente e rimaste assorbite, nonché per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.
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