CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17216 – L’esigenza che alla data del fallimento consti un’esposizione debitoria di almeno 30.000 euro si configura, infatti, alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, sicché il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., ma deve essere riscontrato d’ufficio dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare