CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2022, n. 19397

Tributi – IRAP – Professionista – Esercizio dell’attività nell’ambito di società di cui il professionista è socio (o dipendente) – Requisito di autonoma organizzazione – Esclusione – Diritto al rimborso

Rilevato

che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia ove ha riformato la pronuncia della CTP di Milano di accoglimento delle ragioni della parte contribuente in ordine al rimborso IRAP come professionista estraneo all’associazione professionale per cui lavora;

che il ricorso è affidato a due motivi;

che la parte pubblica ha spiegato tempestive difese;

che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni;

Considerato

che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per aver ritenuto la CTR sussistente l’autonoma organizzazione per essersi avvalso di autonoma organizzazione riferibile ad un terzo, cioè E. & Y. di cui è stato consulente nel periodo di accertamento;

che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997 sotto ulteriore profilo per aver la CTR ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione sulla base di un mero elemento indiziario;

che questa Corte è intervenuta anche di recente su analoga questione (cfr. Cass. VI-5 n. 11140/2021);

che, in particolare, per quanto attiene il primo motivo, in tema di IRAP il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (Cass. n. 21906 del 2020; Cass. n. 9811 del 2019; Cass. n. 9786 del 2018); per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la soggettività passiva all’imposta di un avvocato che, collaborando presso importanti studi legali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità: Cass. n. 21906 del 2020; Cass. 16 febbraio 2017, n. 4080; Cass. 9 aprile 2019, n. 9811);

in tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione (fattispecie relativa ad un socio della società di revisione E. & Y., presso la quale svolgeva la propria attività: Cass. n. 15746 del 2010); considerato che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha irragionevolmente tratto un argomento a favore della sussistenza di una autonoma organizzazione dalla circostanza che il contribuente era socio della E. & Y. s.p.a. e si avvaleva della struttura di quest’ultima, prescindendo da un’analisi circa una sua propria attività di organizzazione;

che, fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia — Milano, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.