CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2018, n. 18822

Rapporto di lavoro – Contestazione disciplinare – Grave violazione degli obblighi di diligenza e dei doveri previsti dal CCNL e dalle procedure aziendali – Sottrazioni e sostituzioni dei carburanti – Indebito vantaggio economico

Rilevato che

La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza resa pubblica il 30/5/2016, in riforma della pronuncia di primo grado, annullava il licenziamento per giusta causa intimato in data 1/8/2013 dalla s.p.a. E. Divisione R. & M. nei confronti di R. I. ed, in applicazione dell’art. 18 c. 4 L. 300/70 nella versione di testo applicabile ratione temporis, condannava la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito eventualmente nel periodo di estromissione.

La Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni, per quel che in questa sede interessa, sul rilievo che:

a) la contestazione disciplinare formulata dalla datrice di lavoro, suffragata da una serie di intercettazioni telefoniche svolte nel corso di indagini penali – in relazione alle quali era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari – aveva ad oggetto il compimento di una condotta che integrava grave violazione degli obblighi di diligenza e dei doveri previsti dall’art. 55 c.c.n.I. Energia e Petrolio e delle procedure aziendali in tema di caricamento autobotti extrarete di raffineria;

b) detta condotta era consistita nella dolosa fornitura agli autisti delle autobotti, dei sigilli da apporre, nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente apposti, e nel riportare dolosamente sulla relativa documentazione di trasporto, il numero di tali nuovi sigilli, onde consentire agli autisti di manomettere quelli originariamente apposti al momento del caricamento del prodotto e sostituirli, dopo il trafugamento del prodotto stesso, con quelli illecitamente forniti. Il lavoratore avrebbe così consentito le sottrazioni e sostituzioni dei carburanti finiti allo scopo di trarne un indebito vantaggio economico;

c) le circostanze riferite dagli informatori e dai testimoni escussi non avevano avuto ad oggetto la commissione dei fatti contestati, ma circostanze atte a dimostrare solo la possibilità che lo I. li avesse commessi, stante la posizione occupata all’interno della raffineria per il ruolo rivestito e la possibilità di accedere all’ufficio in cui erano custoditi i sigilli;

d) le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione non rivestivano peculiare valenza indiziaria, non potendo ritenersi certa e riconoscibile l’individuazione, nella persona del lavoratore, del soggetto indicato come “R.” nelle conversazioni stesse, che non risultavano neanche ritualmente acquisite, non essendo trascritte secondo le regole del codice di procedura penale;

In definitiva la Corte argomentava in ordine alla insussistenza nella specie, della condizione di gravità, precisione e concordanza di ciascuno degli elementi indiziari in sé considerati, che non ne consentiva una valutazione complessiva.

Avverso tale decisione la società E. Divisione R. & M. interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi successivamente illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Considerato che

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c. in relazione al comma primo n. 3 art. 360 c.p.c.. Ci si duole che la Corte distrettuale abbia disconosciuto valenza indiziaria alle intercettazioni telefoniche ritenute confermative delle condotte penalmente rilevanti muovendo dal presupposto di non potere “dare per certa la riconducibilità al sig. R. I. delle conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti…”. Si deduce che tale accertamento contrasti con le difese stesse articolate dal lavoratore il quale non aveva mai negato “di avere intrattenuto le conversazioni telefoniche captate”, vulnerando altresì i dettami di cui all’art. 2729 c.c. come interpretati in sede di legittimità, secondo cui nella materia considerata è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi per apprezzarne l’idoneità ad acquisire valenza probatoria.

2. Il secondo motivo prospetta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.

Ci si duole che la Corte territoriale abbia omesso di considerare e quindi, di pronunciarsi, sulla circostanza acquisita agli atti, dell’intervenuto riconoscimento da parte del lavoratore, di aver partecipato alla conversazione telefonica oggetto di intercettazione n.30263 del 10/7/2008.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421, 437 c.p.c. e dell’art. 1 comma 59 L. 92 del 2012 in relazione al comma primo n. 3 art. 360 c.p.c.

Si critica il giudice del gravame per aver disatteso le ulteriori istanze istruttorie formulate, anche con riferimento alla acquisizione degli atti relativi al giudizio penale, coessenziali al perseguimento della ricerca della verità materiale, secondo i principi che governano il rito del lavoro.

4. Fondato è il primo motivo.

Occorre premettere che, in materia di prova presuntiva, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta. Se è vero che è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (così Cass. 5/5/2017 n. 10973 che ben può applicarsi alla ipotesi qui considerata di evocazione di un error in judicando).

E’ stato poi precisato con riferimento alle modalità di svolgimento del procedimento di inferenza logica, come nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (vedi Cass. 31/10/2011 n. 22656).

Al lume delle suesposte premesse, deve ritenersi che la pronuncia impugnata non sia conforme a diritto giacché, dopo aver esaminato atomisticamente la serie di indizi raccolti in sede istruttoria, anche relativi al giudizio penale, ed oggetto di disamina da parte del giudice di prima istanza, ha escluso la possibilità di valutarli complessivamente al fine di ponderarne la valenza probatoria, in quanto privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

5. Ed invero, come questa Corte insegna, in tema di prova ex art. 2729 c.c., è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova. Non è, invece, consentita l’operazione contraria, vale a dire un apprezzamento atomistico, parcellizzato, di un indizio per volta. In altre parole, costituisce violazione di legge il negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche – in ipotesi – singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, ben potendo ognuno rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di reciproco completamento (vedi ex plurimis, Cass. 8/1/2015 n.63, Cass. 6/6/12 n. 9108; Cass. S.U. 11/1/08 n. 584).

Se i requisiti della gravità e della precisione previsti dalla ricordata disposizione codicistica, possono invero, evocare una considerazione ex se di un elemento presuntivo, quello della concordanza postula un’operazione ermeneutica che non può prescindere, invece, da uno scrutinio sinottico della pluralità di dati presuntivi acquisiti.

In questo senso è orientata questa Corte di legittimità che, anche di recente, ha ribadito il principio alla cui stregua deve ritenersi censurabile la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva (vedi Cass. 2/3/2017 n. 5374).

Nell’ottica descritta, l’apprezzamento dei fatti esplicato dal giudice del gravame in ordine agli elementi indiziari – anche di quelli dotati di potenziale efficacia probatoria – in una prospettiva meramente atomistica, contrasta con il ricordato insegnamento.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo, restando assorbiti il secondo ed il terzo nonché il ricorso incidentale spiegato dal lavoratore – concernente l’omessa pronuncia in ordine versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali conseguenti alla declaratoria di illegittimità del recesso intimato ed agli effetti reintegratori e risarcitori connessi – tutti successivi in ordine logico.

La causa va pertanto rinviata innanzi alla Corte distrettuale indicata in dispositivo la quale provvederà allo scrutinio della fattispecie devoluta alla sua cognizione, riesaminando tutte le risultanze processuali alla luce dei summenzionati principi e decidendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bargelli demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.