CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15180 – In tema di agevolazioni tributarie, la fruizione del beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, vigente ratione temporis, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, postula l’integrale realizzazione di una nuova costruzione