CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15188 – In tema di notifiche alle persone giuridiche, l’art. 46 cod. civ. – che stabilisce che i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali