CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15188
Tributi – Contenzioso tributario – Notifiche nei confronti di persone giuridiche – Notifica alla sede operativa – Validità – Condizioni
Ritenuto che
la società A. s.r.l., a mezzo del proprio amministratore unico, impugnava il rifiuto opposto dalla Equitalia E.Tr. s.p.a.” con nota n. 2010/6168 comunicata via mail il 28.7.2010 all’istanza di rimborso della somma di Euro 47.251,17 corrisposta in relazione alla cartella di pagamento n. 01420020068472728000 motivata dal fatto che detta cartella era stata oggetto di definizione agevolata ex art. 12 L. 289 del 2002 e quindi il successivo versamento dell’importo totale aveva concretizzato un pagamento indebito.
La CTP di Bari con sentenza in data 30.11.2011 accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto del contribuente al richiesto rimborso.
Proposto appello avverso detta pronuncia dalla Equitalia Sud s.p.a, all’esito del giudizio in cui la contribuente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, la CTR della Puglia con sentenza in data 22.4.2013 accoglieva il gravame, ritenendo in primis ammissibile l’atto di appello e quindi dichiarando la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado con la rimessione della causa al primo giudice.
Avverso detta pronuncia la A. s.r.l. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso l’Equitalia Sud s.p.a. la quale deduceva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e proponeva altresì ricorso incidentale articolato in due motivi.
Parte ricorrente depositava altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso rubricato “Inammissibilità dell’atto di appello. Tardività del ricorso in appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza n. 248/11/11 del 30/11/11 della CTP di Bari Sez. XI. Passaggio in giudicato di detta sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 145 c.p.c., 4 e 7 della I. n. 890 del 1982, 160 e 156 c.p.c.” parte ricorrente deduceva che la CTR di Bari aveva erroneamente statuito che l’appello proposto da Equitalia fosse tempestivo in quanto notificato entro il termine lungo di impugnazione in quanto la sentenza era stata ritualmente notificata presso la sede operativa della società concessionaria che era poi quella che aveva emesso la cartella di pagamento. Inoltre avrebbe errato la CTR nel ritenere nulla la notifica della sentenza anche per altre irregolarità rilevabili dall’avviso di ricevimento della raccomandata per mancata sottoscrizione del consegnatario in quanto la sottoscrizione c’è ed è evidente, inoltre ha errato nel ritenere mancante la sottoscrizione dell’agente postale essendovi stato apposto il timbro con la data.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la mancata formazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio per nullità della notificazione del ricorso introduttivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 45 c.p.c., 4 e 7 della I. n. 890/82, 160 e 156 c.p.c.” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza della CTR che aveva affermato la nullità del ricorso di primo grado in quanto indirizzato alla sede operativa ed in quanto aveva ritenuto l’illeggibilità sull’avviso di ricevimento della raccomandata, della firma del consegnatario e la mancanza della firma dell’ufficiale postale incaricato della distribuzione.
Il primo motivo è fondato.
Va premesso che in tema di notifiche alle persone giuridiche, l’art. 46 cod. civ. – che stabilisce che i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l’obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all’art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest’ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall’art. 2193, primo comma, cod. civ. (Cass., Sez. 1, n. 6559/2014).
Nella specie è incontestato che la sentenza della CTP di Bari in data 30.11.2011 sia stata notificata dalla A. s.r.l. presso lo sportello della Equitalia Sud in via R.D. n. 195 Bari, peraltro la sede da cui era stata emessa e notificata la cartella di pagamento per cui è processo.
Ritenuto che la notifica effettuata presso la medesima fosse valida alla luce di una corretta applicazione dell’art. 145 c.p.c., deve pertanto ritenersi che dalla data di detta notifica, ovvero il 15.2.2012, decorreva il termine c.d. breve per l’impugnazione con scadenza il 15.4.2012.
Ne deriva, pertanto, che diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, l’appello proposto dalla Equitalia s.p.a. in data 17.5.2012 deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
Le altre censure relative alla notifica della sentenza sono infondate in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata reca il timbro di Equitalia, così pure il timbro è apposto in luogo della sottoscrizione dell’agente postale.
Il secondo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale sono assorbiti.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo nonché il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., l’appello proposto da Equitalia va dichiarato inammissibile.
Le spese relative ai giudizi di merito vanno compensate in ragione del diverso esito dei giudizi.
La regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto da Equitalia. Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.
Condanna Equitalia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 oltre accessori di legge.
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