CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15239 – In tema d’IVA, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l’effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi