CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15247
Tributi – Imposta comunale sulla pubblicità – Mezzi pubblicitari – Mappe orientative nel centro commerciale con il nome della società, portaombrelli, vetrofanie – Esclusione
Rilevato che
1. – La A. s.p.a. società concessionaria del servizio di riscossione tributi, ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia depositata in data 20.12.207 che ha accolto l’appello della società B., la quale lamentava una ingiustificata pretesa tributaria nei suoi confronti, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità.
La CTR ha accolto le ragioni della contribuente ritenendo che non è sufficiente ai fini di esercitare la suddetta pretesa, la semplice esposizione del marchio dell’impresa ma è necessario che esso sia finalizzato a promuovere l’acquisto di prodotti in vendita o orientare le scelte del cliente e nella fattispecie, ha ritenuto che le installazioni di cui si tratta (mappe orientative nel centro commerciale con il nome della società, portaombrelli, vetrofanie con gli orari di apertura) non abbiano funzione pubblicitaria.
2. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società di riscossione affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso la società contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. La società controricorrente ha presentato una memoria.
Ritenuto che
3. – Con il primo e unico motivo del ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.lgs. 507/1993. Secondo la ricorrente ha errato la CTR a ritenere che installazioni di cui si è accertata la presenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico non rispondano ai requisiti previsti dalla norma; si tratta invece, secondo la società di riscossione, di mezzi pubblicitari a tutti gli effetti. Si tratta infatti di messaggi pubblicitari che soddisfano il requisito della diffusione perché esposti in luoghi aperti al pubblico (centro commerciale) e già la mera esposizione del logo identificativo della attività anche se accompagnato da avvisi di vario genere (sempre aperti, wi-fi gratis, raccolta punti) costituisce messaggio pubblicitario, portando a conoscenza di una massa indeterminata di acquirenti il norme l’attività e il prodotto della impresa.
Il motivo è inammissibile.
La questione riguarda un certo numero di installazioni di vario genere (portaombrelli, vetrofanie con gli orari di apertura dell’esercizio, avvisi di wi-fi gratis, mappe etc.) recanti il nome della ditta, che sono stati considerati impianti pubblicitari mentre per la società contribuente ciò costituisce una semplice esposizione del marchio. La tesi della contribuente è stata accolta dal giudice d’appello che si è ispirato ad un principio di diritto sostanzialmente corretto, pur se non compiutamente esposto, poiché l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) è da considerare forma pubblicitaria imponibile quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva (Cass. 11530/2018).
Non basta dunque la sola esposizione in luogo pubblico, perché si deve avere riguardo anche alle modalità di utilizzo del segno distintivo e alla struttura dell’impianto che lo contiene. Su questi punti la CTR ha reso un giudizio in fatto, non censurabile in questa sede, valutando la non idoneità di taluni impianti ad essere considerati installazioni pubblicitarie: così ad esempio per le mappe orientative, esposte nel centro commerciale, o di oggetti sui quali la esposizione del nome indica la appartenenza all’impresa (cestini, portaombrelli) ovvero di cartelli (wi-fi gratis) che non espongono il nome della impresa. La censura di parte ricorrente sollecita quindi non già la affermazione di un diverso principio di diritto, quanto una revisione in punto di fatto, e ciò è in questa sede inammissibile perché la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 6519/2019).
Il ricorso è quindi da dichiarare inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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