CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15247 – L’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto è da considerare forma pubblicitaria imponibile quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa