CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20430
Tributi – Contenzioso tributario – Atti impugnabili – Diniego di disapplicazione delle norme antielusive relative alle delle società non operative
Rilevato che
1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, con la sentenza menzionata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della I. S.r.l. Centro di Lavorazione Calcareo, esercente attività di estrazione e lavorazione di materiale calcareo, avverso la sentenza (n. 402/02/2013) della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto l’impugnazione, da parte della contribuente, del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la disapplicazione della disciplina delle società non operative, ex art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riferimento all’anno d’imposta 2009;
2. la C.T.R., per un verso, disattendendo il motivo di appello che riproponeva l’eccezione di inammissibilità, ex art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, del ricorso introduttivo del giudizio, a causa della non autonoma impugnabilità dell’istanza di interpello disapplicativo, ha ritenuto che, sulla scia della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 17010/2012, 16183/2014), al contribuente è riconosciuta la facoltà di impugnare tale atto in quanto preordinato a determinare maggiori pretese tributarie; per altro verso, con riferimento al merito della lite fiscale, la Commissione regionale ha sottolineato la contraddittorietà dell’atto impugnato che, in parte motiva, pare riconoscere la sussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza della società, in presenza di una causa oggettiva che aveva impedito il conseguimento dei ricavi, salvo poi esprimere, incomprensibilmente, un giudizio di diniego;
3. l’Agenzia propone ricorso, con un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; la società resiste con controricorso;
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso [«1) Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 19 del D.Lgs. 546/1992 ed art. 100 c.p.c.; nonché art. 30 della legge n. 724 del 1994 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere qualificato quale atto autonomamente impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme antielusive;
il motivo è infondato;
2. è il caso di richiamare la giurisprudenza di questa sezione tributaria, secondo cui «In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. n. 17010/12, secondo Cass. n. 8663/11, il diniego disapplicativo è un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione). Tale principio regolatore (isolatamente disatteso da Cass. n. 5843/2012) si è consolidato nel diritto vivente (es. Cass. n. 20394/12, 335/14, 25281/15, 6200/15 e da ultimo, v. Cass. ord. n. 19962/17) sino ad essere stato ripreso anche in altri contesti fiscali (vedi, in motivazione, Sez. un. nn. 7665/16, 19704/15, 12760/15, 649/15, 13451/14; cfr. ex plurimis: Cass. nn. 11397/17, 5723/16, n. 2616/15, 11922/14, 25916/13).» (Cass. 6/10/2017, n. 23469, ulteriormente consolidata, tra le altre, da Cass. 15/12/2018, n. 3775; 11/07/2019, n. 18604; 03/10/2019, n. 24704; 04/03/2021, n. 5953);
3. nella specie, la sentenza impugnata che, ravvisato l’interesse della contribuente a impugnare l’atto di diniego, ha conseguentemente giudicato ammissibile il ricorso introduttivo ed ha disatteso il motivo d’appello dell’ufficio, è coerente con i princìpi di diritto sopra enunciati, ai quali il Collegio intende dare continuità;
4. le spese del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo;
5. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.
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