CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2018, n. 12042
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Insinuazione nel passivo fallimentare – Crediti da conto corrente per anticipi su fatture e rate di mutuo non pagate – Esclusione
Fatto e diritto
1. – La s.p.a. B.N. ricorre per cassazione nei confronti del fallimento della s.a.s. L.P. di F.R., sviluppando un motivo di ricorso avverso il decreto emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 15 marzo 2017.
Con tale provvedimento, il Tribunale ha ritenuto «del tutto infondate» le richieste formulate dalla banca e «meritevole di conferma» il provvedimento del giudice delegato, che aveva respinto la domanda d’insinuazione nel passivo fallimentare della s.a.s. LE.PAR promossa per crediti da conto corrente («non prodotti estratti conto capitale e scalare»), per anticipi su fatture («usurarietà originaria e dei rapporti di finanziamento affidamento e anticipi su fatture accertata applicando la formula dettata dalla Banca d’Italia»; «applicazione di oneri non dovuti in quanto non pattuiti e/o comunque riferiti a clausole con oggetto indeterminato/indeterminabile»), per rate impagate di mutuo («acceso per ripianare le esposizioni generate dai suddetti oneri»; «addebiti riferiti a contratto derivato non negoziato su mercato regolamentato e privo di causa»; «accertata pattuizione di aliquota per c.m.s. non rinvenuta convenzione relativa alla funzione e alla natura delle c.m.s.»; «accertata pattuizione di valute contabili»).
L’intimato fallimento non ha svolto difese.
2. – Il motivo di ricorso denunzia, nell’intestazione, «omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.».
Lo stesso si sostanzia nel rilevare che – se il decreto impugnato afferma che «l’esito della CTU» dà «contezza addirittura di una posizione creditoria a favore del fallimento»
– in realtà la CTU evidenzia una simile posizione per la «sola esposizione di conto corrente».
«E’ palese» – riscontra allora la ricorrente – «l’erronea lettura dell’elaborato in cui è incorso il Tribunale»: le altre posizioni – rispetto appunto a quella assunta per il conto corrente – «andavano senz’alcun dubbio ammesse».
3. – Il motivo di ricorso è inammissibile.
In effetti, lo stesso non individua – e neppure indica, per la verità – quale sarebbe il fatto storico, decisivo per l’esito del giudizio, che il giudice del merito avrebbe omesso di prendere in considerazione.
Di certo, comunque, tale «fatto» non potrebbe consistere nella consulenza tecnica (ovvero nell’esame della stessa): ché questa, se non può essere assimilata ai fatti, per l’appunto rilevanti per il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., in ogni caso è stata presa in considerazione dal giudice di merito. In realtà, il ricorso chiede a questa Corte una nuova valutazione del materiale probatorio, ¡stando per un tipo di giudizio, che per contro risulta precluso al giudizio di legittimità.
D’altra parte, neppure potrebbe ritenersi che il ricorso presentato dalla Banca venga a soddisfare al pur necessario requisito dell’autosufficienza. Lo stesso, infatti, non ritrascrive né i quesiti formulati al CTU, né l’elaborato svolto da quest’ultimo, limitandosi a riportare delle assunte «conclusioni» di tipo numerico.
Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 5.300,00, oltre a € 100,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
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