CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13118
Tributi – Imposta di registro – Agevolazioni “prima casa” – Possesso di immobile non idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare – Riconoscimento del beneficio – Legittimità
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 2710/10/2017, depositata il 16.6.2017 la CTR della Lombardia, previa riunione, rigettava gli appelli proposti da C.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso le sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva rigettato i ricorsi del contribuente avverso gli avvisi di liquidazione con i quali era stata recuperata l’imposta di registro conseguente alla revoca del benefici per l’acquisto della prima casa, sia per la compravendita che per il correlativo mutuo ipotecario, sul presupposto della mancanza del requisito della impossidenza di altro immobile acquistato con gli stessi benefici, a nulla rilevando la asserita inidoneità dell’immobile a costituire casa di abitazione.
Avverso la pronuncia della CTR, A. C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 comma 1 c.p.c.
Con il primo motivo parte contribuente denunzia – ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota 2 bis della Tariffa parte prima allegata al dpr 131/1986 lamentando che la CTR aveva ritenuto legittima la revoca dell’agevolazione senza verificare se l’immobile in precedenza acquistato fosse idoneo alle esigenze abitative del nucleo familiare del contribuente.
La censura è fondata.
Il Collegio ritiene dare continuità all’indirizzo di legittimità, conforme alla interpretazione della Corte Costituzionale (Cfr. Corte Costituzionale Ord. n. 203 del 22.06.2011), il quale ritiene, in analoga fattispecie, che in materia di agevolazioni per l’acquisto della cosiddetta prima casa, la disciplina prevista dall’art. 1 del D.L. n. 16 del 1993 sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. La valutazione dove essere soggettiva in quanto occorre apprezzare le concrete esigenze personali, rispetto alle quali assume rilievo “anche l’ubicazione dell’immobile posseduto” (Cass. civ. Sez. V, sentenza 11 luglio 2003, n. 10925). In particolare, quanto alle diverse situazioni, la Corte ha stabilito che può essere riconosciuto il beneficio sia per “circostanze di natura oggettiva”, come nel caso d’effettiva inabitabilità, che di natura soggettiva, nel caso il fabbricato sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative. (Cass. 2018 n. 2565; Cass. civ. Sez. V, sentenza 18 febbraio 2003, n. 2418; Cass. 2010 n. 100).
Non si può ritenere d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile, purché acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune (circostanza nella specie non accertata dalla CTR) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564) Nel solco dell’orientamento sopra riportato, può dunque essere affermato che – ai sensi della lett. b) della Nota II all. alla Tariffa I del d.P.R. n. 131 del 1986, ipotesi diversa dalla lett. c) della Nota II cit., e alla luce dei principi affermati con l’ordinanza n. 203 del 2011 della Corte Costituzionale – l’inidoneità dell’alloggio già posseduto debba essere valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare (Cass. 20300/2018; Cass. 2018 n. 2565; Cass. 2017 n. 27376; Cass. 2016 n. 2278; Cass. n. 26653 del 2014; Cass. n. 21289 del 2014; Cass. n. 23064 del 2012; Cass. n. 12866 del 2012).
Le considerazioni svolte comportano che la sentenza d’appello, discostatasi dai superiori principi di diritto, debba essere cassata con rinvio della causa al giudice di merito, il quale dovrà attenersi al seguente principio: “In tema di “agevolazioni prima casa, «l’idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato“.
Il giudice di rinvio esaminerà, inoltre, le circostanze assorbite.
2.Il secondo motivo con il quale si lamenta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo afferente l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni per errore di diritto deve ritenersi assorbito.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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