CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13162
Tributi – Interessi maturati sulle giacenze di conti correnti – Ritenute alla fonte – Rimborso
Fatti di causa
la contribuente C.P.G. Società di Cartolarizzazione Srl, con contratto del 23.12.2002, poi modificato il 23.04.2003, acquistava pro soluto alcuni crediti derivanti da finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti a gestori di pubblici servizi. La C.P.G. procedeva alla cartolarizzazione di tali crediti divisi in sei diversi portafogli e finanziava l’acquisto con l’emissione di diverse classi di titoli, che poi rimborsava utilizzando i fondi ottenuti mediante l’incasso dei crediti. Al fine di gestire l’operazione, la contribuente apriva due conti correnti: il primo presso la Tesoreria Centrale dello Stato, poi chiuso il 20.10.2009, ed il secondo presso JP Morgan Chase Bank, successivamente trasferito presso The Bank of New York Mellon. Gli interessi maturati sulle giacenze di tali conti correnti venivano sottoposti dalla Banca d’Italia a ritenuta nella misura del 27%.
Nel gennaio 2009 i titoli relativi al portafoglio 6 venivano estinti a seguito del loro totale rimborso agli aventi diritto, e la C.P.G. domandava all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute alla fonte del 27%, operate sugli interessi maturati nel lasso di tempo dall’anno 2003 al giugno 2009 e per il periodo successivo, fino all’effettivo rimborso.
Secondo quanto stabilito dal contratto di cessione le somme, una volta rimborsate alla contribuente, avrebbero dovuto essere corrisposte da quest’ultima alla cedente Cassa Depositi e Prestiti.
Con ricorso del 18.11.2010 la contribuente impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 235 del 2012, accoglieva l’impugnativa, reputando che le ritenute operate sugli interessi fossero state effettuate a titolo di acconto, perché a detti interessi doveva riconoscersi la natura di rendimento del patrimonio separato della C.P.G., conseguendone il diritto della società alla restituzione delle ritenute operate. L’Amministrazione finanziaria interponeva appello sul presupposto che un rimborso delle ritenute avrebbe generato un contrasto con il principio secondo cui un soggetto esente da imposte dirette non deve per questo ritenersi escluso dall’imposizione sostitutiva sugli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari, costituendo questa l’unica forma impositiva cui avrebbe potuto essere assoggettata la società veicolo per la propria attività. Il Collegio di secondo grado accoglieva l’impugnativa proposta dall’Ente impositore e riformava la sentenza di prime cure, disconoscendo il diritto al rimborso delle ritenute sugli interessi invocato dalla contribuente.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione la C.P.G. Società di Cartolarizzazione Srl, affidandosi a due, articolati, motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva, invocando il disposto di cui all’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa; successivamente ha depositato pure memoria. La società C.G.P. ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.1. – La contribuente C.P.G. contesta mediante il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 130 del 1999, dell’art. 26, commi secondo e quarto, primo e terzo capoverso, del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 87 e 79 (ex 93) del TUIR, nonché dell’art. 14 della Legge n. 28 del 1999, per aver l’impugnata CTR ritenuto che la società veicolo (C.P.G.) fosse un soggetto escluso dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, con conseguente tassabilità degli interessi maturati sui conti correnti accesi al fine di gestire l’operazione di cartolarizzazione.
1.2. – Con il secondo motivo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza o del procedimento, in quanto la Commissione d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni formulate dalla società nel giudizio di secondo grado.
2.1. – Mediante il primo motivo di ricorso, la ricorrente C.P.G. censura la valutazione operata dalla impugnata CTR, in quanto “il giudice di appello ha erroneamente individuato ed interpretato la normativa applicabile alle società di cartolarizzazione e alla fattispecie in esame. Egli, infatti, ha ritenuto che le società di cartolarizzazione siano disciplinate in materia di ritenute alla fonte sugli interessi maturati sui conti correnti dall’art. 26, quarto comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, alla luce dell’interpretazione autentica che è stata data a tale norma dall’art. 14 della legge n. 28/1999. Tutto ciò partendo dal presupposto che le società veicolo siano soggetti esclusi dall’imposta sul reddito” (ric. p. 14). La contribuente sostiene che, per effetto di una corretta applicazione della normativa che disciplina le operazioni di cartolarizzazione, non potrebbe che giungersi a conclusioni opposte rispetto a quelle cui è pervenuta la CTR.
Secondo la ricorrente C.P.G., la norma da applicare nel caso di specie non sarebbe il terzo capoverso del quarto comma dell’art. 26 del Dpr n. 600 del 1973, bensì il primo capoverso, il quale stabilisce che le ritenute alla fonte – del 27% che le banche operano, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti – si applicano a titolo di acconto nei confronti delle “società ed enti commerciali di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi”. Con riguardo alle modalità di applicazione delle ritenute alla fonte, se debbano essere applicate a titolo di acconto o di imposta, secondo la ricorrente “assume rilievo la circostanza per cui la società veicolo mantiene la qualifica di parte giuridicamente rilevante nel rapporto di deposito. Infatti, ai sensi del quarto comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, la ritenuta alla fonte si applica a titolo di acconto o a titolo di imposta a seconda della natura del soggetto nei confronti del quale è applicata” (ric. p. 16).
Nella specie, destinataria delle ritenute alla fonte sarebbe stata la società veicolo, in quanto la peculiare attività svolta da quest’ultima, per la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, non escluderebbe la sua inclusione fra le società di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 87 TUIR, quale soggetto Irpeg. “In conclusione, quindi, le ritenute applicate nei confronti della società veicolo sono, a norma di legge, ritenute a titolo di acconto, in quanto le società veicolo rientrano tra le società di cui all’art. 26, quarto comma, primo capoverso, lettera c), del D.P.R. 600/1973” (ric. p. 17).
Sostiene la ricorrente che fin quando perduri “il vincolo di destinazione, ovvero fino a quando detti interessi e proventi restano finalizzati al rimborso e alla remunerazione dei titoli emessi, senza poter entrare nella disponibilità della società veicolo per formarne il relativo reddito”, non si verificherebbe la condizione richiesta dall’art. 79 (ex art. 93) TUIR per l’individuazione del periodo di imposta nel quale poter effettuare lo scomputo delle ritenute di acconto subite a fronte della corresponsione degli interessi. “Tale possibilità deve dunque intendersi rinviata al periodo di imposta in cui gli interessi medesimi, esaurita l’operazione di cartolarizzazione e soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, possano acquisire rilievo in capo alla società veicolo concorrendo a formare il relativo reddito”, sussistendo le circostanze di certezza nell’an e di determinabilità del quantum, prescritte dall’art. 75 TUIR (ric. p. 19). Tale interpretazione normativa, aggiunge la contribuente, era stata confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzioni n. 222/E del 2003 e, in particolare, n. 77/E del 2010.
La censura appare fondata.
Oggetto del contendere nel presente giudizio, è innanzitutto se gli interessi attivi, corrisposti su depositi bancari accesi da una società di cartolarizzazione (cd. “società veicolo”) siano soggetti a ritenuta a titolo di acconto, ai sensi del Dpr n. 600 del 1973, art. 26, comma 2, e se di tali ritenute, così operate, tale società abbia successivamente diritto al rimborso.
In proposito, pare opportuno rammentare che la Legge del 30 aprile 1999, n. 130, ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, consentendone la realizzazione attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o special pourpose vehicle). Tali società provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente (cd. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.
Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2, L. 130/1999) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Detto patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 130 del 1999, è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l’incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione.
In tale contesto normativo non appare dubbio che pure gli interessi percepiti sui depositi, ed i valori iscritti nei conti correnti bancari sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilità finanziarie detenute dal patrimonio separato, debbano ritenersi ricompresi tra i flussi attivi del patrimonio separato, benché maturati su conti e depositi formalmente intestati alla società veicolo. Ne consegue che nel corso dell’operazione di cartolarizzazione, la società veicolo non ha la disponibilità dei predetti flussi, ivi compresi gli interessi in questione, fintanto che permane il vincolo di destinazione, ovvero sino a quando detti interessi e proventi restino finalizzati al rimborso ed alla remunerazione dei titoli emessi.
La legge speciale, n. 130 del 1999, non si occupa del regime fiscale da applicarsi al patrimonio separato costituito per l’effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione, né tanto meno delle ritenute da operare sui proventi dei depositi bancari delle società di cartolarizzazione. Incidentalmente pare allora opportuno ricordare, in materia di regime fiscale da applicarsi al patrimonio separato, costituito per l’effettuazione delle operazioni di cartolarizzazione, ed alle ritenute da operare sui proventi dei depositi bancari delle società di cartolarizzazione, che alcune leggi speciali hanno previsto uno specifico regime di neutralità, ai fini Irpeg ed Irap, del patrimonio separato delle società costituite per realizzare le peculiari operazioni di cartolarizzazione ivi disciplinate. Può operarsi riferimento al D.L. n. 350 del 2001, art. 22, comma 8, in materia di cartolarizzazione dei crediti di imposta e contributivi; al D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, in materia di dismissione del patrimonio pubblico; al D.L. n. 63 del 2002, art. 7, comma 11 e art. 8, comma 10, i quali tutti prevedono la non assoggettabilità dei patrimoni separati alle imposte sui redditi ed all’Irap, l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastale e da ogni altra imposta indiretta, tributo o diritto delle operazioni di cartolarizzazione e la non applicazione della ritenuta prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 2 e 3, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società. In questi casi la particolare attenzione del legislatore – il quale si è specificamente occupato della sorte delle ritenute sugli interessi attivi, per escluderne l’assoggettamento a ritenuta ex art. 26 del Dpr n. 600 del 1973 – trova evidente ragione nel peculiare carattere e nella destinazione, prettamente pubblicistici, dei patrimoni separati ivi previsti.
Per quanto direttamente di interesse nel presente giudizio, pertanto, devono trovare applicazione in materia le disposizioni generali, e può osservarsi che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, è sempre prevista l’applicazione, da parte delle banche, di una ritenuta alla fonte sugli interessi e gli altri proventi corrisposti ai titolari dei conti correnti e depositi bancari. L’art. 26, comma 4, stabilisce, peraltro, che le predette ritenute sono applicate, a titolo di acconto, nei confronti, tra gli altri, e per quel che qui interessa, “delle c) società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell’articolo 87 del medesimo testo unico”, mentre le predette “ritenute sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso”.
Nel caso in esame, la società ricorrente non può che essere il soggetto destinatario delle ritenute in oggetto in quanto titolare dei conti correnti bancari nonché “gestore” del patrimonio separato. Le predette ritenute, di cui al Dpr. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, in ordine agli interessi maturati sui conti correnti, devono pertanto essere effettuate a titolo di acconto nei confronti della società cd. “veicolo”, quale soggetto cui fanno capo i rapporti giuridici che riguardano i patrimoni separati (cfr. Cass. n. 16605 del 2010; Cass. n. 15319 del 2013).
Successivamente, a seguito della conclusione dell’operazione di cartolarizzazione, e quindi della destinazione finale del patrimonio separato, potranno, se del caso, operare i presupposti perché la società veicolo ne chieda il rimborso, la compensazione, lo scomputo od altro. Solo in questo momento, infatti, esaurita l’operazione di cartolarizzazione ed all’esito della stessa, risulta evidente quale destinazione abbia avuto il patrimonio separato, ovvero a quali soggetti esso sia stato ridistribuito, con la conseguenza che, ove siano stati soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato, potrà anche, in ipotesi, emergere un residuo di reddito attivo in favore della società veicolo, che potrà essere assoggettato ai tributi di legge.
Questa Corte ha, del resto, già rilevato che “le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono realizzate attraverso società appositamente costituite, le cd. società veicolo (o “special pourpose vehicle”), che provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati ed al rimborso degli stessi. I crediti oggetto di tali operazioni costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società, a destinazione vincolata, di cui le società di cartolarizzazione non hanno la disponibilità, come anche gli interessi maturati sui depositi ed i conti correnti bancari sui quali le predette somme siano confluite, con la conseguenza che, ai fini fiscali, solo al momento della conclusione dell’operazione di cartolarizzazione, e, quindi, della destinazione finale del patrimonio stesso, potranno operare i presupposti in capo ai soggetti, a tale destinazione legittimati, per chiederne il rimborso, la compensazione, lo scomputo o altro“, Cass. sez. V, sent. 27.05.2015, n. 10885.
Nel caso di specie risulta pacifico che, alla data della presentazione dell’istanza di rimborso, le operazioni di cartolarizzazione per cui è causa fossero state già concluse. Ne consegue che, alla luce quadro normativo di riferimento, risultano fondate le contestazioni proposte dalla contribuente. Tenuto conto della novità delle questioni proposte appare opportuno indicare il principio di diritto secondo cui: “Nelle operazioni di c.d. cartolarizzazione, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti, destinati a confluire nel patrimonio separato all’uopo costituito e versati sui conti correnti accesi dalla c.d. società veicolo, di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 1999, producono interessi, che sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del Dpr. n. 600 del 1973. A seguito dell’esaurimento dell’operazione di cartolarizzazione, la società veicolo vanta titolo per domandare il rimborso di quanto prelevato dai suoi conti correnti a titolo di ritenuta di acconto”.
Il motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto.
2.2. – Con il secondo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce il vizio di nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR per aver trascurato di pronunciare in ordine alle eccezioni sollevate dalla stessa, circa l’inesattezza dell’affermazione secondo cui, nelle operazioni di cartolarizzazione, la chiusura del bilancio finale delle società veicolo risulta sempre pari a zero; in relazione al diritto della società veicolo al rimborso delle ritenute anche in assenza di reddito imponibile; in ordine all’assenza di salti di imposta in caso di rimborso delle ritenute alla fonte alle società veicolo, nonché circa la qualificazione della ritenuta alla fonte come ritenuta a titolo di acconto e non di imposta.
Le doglianze rimangono assorbite nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
In conseguenza, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo. L’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio, che procederà a nuovo giudizio uniformandosi ai principi innanzi esposti. Lo stesso Giudice provvederà pure a regolare fra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso proposto dalla C.P.G. Società di Cartolarizzazione Srl, assorbito il secondo e, in relazione al motivo accolto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in diversa composizione, procederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a regolare fra le parti le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1768 depositata il 20 gennaio 2023 - In tema di operazioni di cartolarizzazione di cui alla l. n. 130 del 1999, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti temporaneamente versati in depositi o conti…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25221 depositata il 24 agosto 2022 - La determinazione del reddito del contribuente effettuata con metodo sintetico, siccome fondata su parametri prestabiliti e calcoli statistici qualificati, dispensa l'amministrazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6831 - In tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari l'onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21601 depositata il 7 luglio 2022 - In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù…
- Corte di Cassazione sentenza n. 29991 depositata il 13 ottobre 2022 - L'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…