CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13212
Pensione supplementare – Diritto – Riconoscimento – Finestre di accesso
Ritenuto che
con sentenza n.874/2013, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ad A.T. la pensione supplementare maturata con decorrenza dalla data della relativa istanza amministrativa senza applicare l’innalzamento dell’età pensionabile ed il cosiddetto regime delle finestre, secondo le scadenze introdotte dalla legge 247/2007, come invece ritenuto dall’Inps;
a fondamento della decisione la Corte territoriale ha addotto la considerazione che il diritto alla pensione supplementare costituisce un trattamento a sé stante rispetto alla pensione di anzianità già in godimento, cui non può applicarsi il regime introdotto dalla legge n. 247 del 2007, da interpretarsi come regime speciale non suscettibile di estensione;
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo al quale ha resistito A. T. con controricorso e successiva memoria;
Considerato che
Il ricorso è ammissibile e procedibile, contrariamente a quanto eccepito dal contro ricorrente;
in particolare, il motivo proposto è pienamente correlato al tema, di rilievo eminentemente interpretativo delle disposizioni di legge invocate, oggetto dei gradi di merito e che la sentenza impugnata individua esplicitamente nella questione della applicabilità dell’art. 1, comma 5, legge n. 247 del 2007, sulla decorrenza delle pensioni anche supplementari trattandosi di prestazione connessa alla pensione principale e quindi collegata all’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia alla data di presentazione della domanda, nella fattispecie 65 anni di età per gli uomini (60 per le donne) con le <finestre di accesso> introdotte dalla legge n. 247 del 2007;
proprio in quanto il motivo è relativo a questioni di puro diritto, essendo incontestati i presupposti in fatto riportati nella sentenza impugnata, non può ritenersi essenziale ai fini della procedibilità del ricorso la produzione della domanda di pensione; è rispettato, dunque, il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 4787 del 2012; 21612 del 2013);
con l’unico motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, commi 1 e 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 282 del 1996, tutti in relazione all’articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., atteso che anche alle pensioni supplementari a carico della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 numero 335, si applica il cosiddetto regime delle finestre secondo la disciplina introdotta per le pensioni di vecchiaia con la legge 24 dicembre 2007 numero 247;
il motivo è fondato atteso che come questa Corte ha reiteratamente affermato con orientamento da ritenersi consolidato (ordinanza 25667/2017, sentenze 15550/2017, 15393/2017, 9293/2016) i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa che è requisito costitutivo del diritto; pertanto ad essa si applica il regime dell’età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione;
l’art. 1 comma 2 del D.M. maggio 1996, n. 282, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995; i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (Cass. Sez. Unite, 17/01/2007, n. 879); tale pensione, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, art. 5 comma 2 lettera a) della L. n. 1338 del 1962), che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5 comma 2 lettere b) e c)); la disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico l’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;
dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi “cristallizzato” in epoca precedente; il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (così Cass. n. 438 del 19/01/1998);
deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione;
erroneamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame, essendo stata presentata la domanda nel 2009, non si dovesse tenere conto della L. 247/2007 che ha innalzato i limiti di età ed ha introdotto il regime delle finestre;
le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa al nuovo giudice indicato in dispositivo per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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