CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2022, n. 15552 – Qualora la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continui a permanere intatto l’obbligo retributivo, dovendosi escludere, in assenza di una identità di ratio tra detta situazione e quelle in cui sia invece la legge ad imporre al datore di lavoro la sospensione del rapporto, la possibilità di un’interpretazione estensiva o comunque analogica, e ciò tanto più avendo la disposizione natura eccezionale e regolando espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, esclusivamente mediante decreti interministeriali