CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2022, n. 15557 – La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere “accettizio” e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati