CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2022, n. 15557
Licenziamento collettivo – Settore aeronautico – Violazione dei criteri di scelta – Rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio
Rilevato che
1. con sentenza 11 febbraio 2021, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato il reclamo di A.I. s.p.a. in liquidazione e incidentale di F.S. avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione della società all’ordinanza dello stesso Tribunale;
2. in particolare, dopo averne escluso il carattere discriminatorio, il primo giudice aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice (all’epoca dipendente di M.F. con mansioni di assistente di volo) con lettera del 28 giugno 2016 nell’ambito di un licenziamento collettivo, per il mancato rispetto dei criteri di scelta, condannato la società alla reintegrazione della predetta nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità, senza detrazione di aliunde perceptum né percipiendum, in assenza di prova della società datrice del reperimento della dipendente in una nuova occupazione lavorativa;
3. sul presupposto di una situazione nel 2016 di CIGS per crisi aziendale, diversa da quella precedente per riorganizzazione aziendale, la Corte territoriale ha confermato l’illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, ai sensi dell’art. 5 I. 223/1991, per avere la società operato la comparazione dei lavoratori in eccedenza limitatamente a quelli occupati in azienda nel 2011 e non nell’ambito dell’intero complesso organizzativo: pure ravvisandone la partecipazione con M.F. s.p.a. (che, dopo aver acquisito a seguito di delibera di C.d.A. del 18 luglio 2011 la partecipazione totalitaria di A.I. s.p.a., ne aveva assunto con contratto del 27 marzo 2015 la gestione di ogni aspetto dei rapporti di lavoro dei dipendenti) ad un gruppo di imprese, tra loro convergenti in un unico centro di imputazione dell’attività, con indifferenziata utilizzazione del personale l’una dell’altra;
4. essa ha pure ribadito l’esclusione della natura discriminatoria (per età o anzianità lavorativa o appartenenza sindacale) del licenziamento, oggetto del reclamo incidentale della lavoratrice;
5. con atto notificato il 26 marzo 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;
6. con atto notificato il 25 marzo 2022 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e chiesto l’estinzione del giudizio;
7. nel dare atto dell’avvenuta notificazione della rinuncia, la lavoratrice ha insistito per la condanna delle ricorrenti alle spese, con distrazione al difensore;
Considerato che
1. la società ricorrente ha dedotto:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis I. 291/2004, come mod. dall’art. 2 d.l. 134/2008 conv. da I. 166/2008, per avere la Corte d’appello erroneamente escluso la limitazione della messa in mobilità dei dipendenti di M.F., già concordata in applicazione della detta norma con gli accordi del 2011, ai suoi dipendenti, nell’irrilevanza dei successivi sviluppi all’interno del gruppo (primo motivo);
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 I. 223/1991, 2359, 2497, 2094 c.c., 115 c.p.c., per avere la Corte sarda, senza indagare sull’effettiva utilizzazione comune e promiscua delle prestazioni dei lavoratori di A.I. e M.F., apoditticamente ritenuto l’esistenza di una codatorialità per la sola esistenza di strutture di gruppo sovraordinate ad A.I. e di rapporti di Service tra le due società; senza inoltre tenere conto, anche di una considerazione unitaria delle due imprese, della necessaria individuazione dei lavoratori in esubero in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di M.F., per l’esistenza di due distinti complessi produttivi (secondo motivo);
c) violazione degli artt. 776, 779 c.n., del capo C), OPS 1.185, Appendice 2 dell’OPS 1.175 p.ti a), b) Reg. europeo 859/2008, degli artt. 2 (nn. 1, 8, 25), 3 (n. 2), 4 p.to c) Reg. europeo 1008/2008, dell’allegato 3, capo CC, sez. 1 ORO.CC. 125 Reg. europeo 965/2012, per non avere la Corte d’appello considerato l’impossibilità nel settore aeronautico, per le pregnanti e minuziose disposizioni normative che, anche nei suddetti regolamenti, lo regolano, dello svolgimento del servizio di trasporto aereo da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con utilizzazione promiscua di lavoratori naviganti e responsabili delle varie attività: essendo necessario, per ottenere e mantenere le certificazioni obbligatorie indispensabili all’esercizio del servizio (possedute, infatti, sia da M.F. che da A.I.), dimostrare di avere distinte ed autonome strutture aziendali e propri esclusivi responsabili, che devono restare tali anche nel corso del tempo per poter superare i continuativi controlli dell’ENAC (terzo motivo);
2. risulta dagli atti che in data 25 marzo 2022 la ricorrente ha notificato la rinuncia alla controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall’odierna adunanza camerale, con la quale peraltro ha insistito per la condanna della rinunciante alle spese del giudizio;
3. la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere “accettizio” e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l’interesse a contrastare l’impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall’art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che “può condannare la parte che vi ha dato causa” (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140);
4. il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della società che ha rinunciato al ricorso proposto: da un canto, infatti, la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla (anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la loro distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario); dall’altro, le censure formulate nei tre motivi di ricorso (per l’accoglimento delle quali la ricorrente ha insistito ancora con la memoria finale depositata in vista dell’odierna adunanza camerale), non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell’orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825);
5. in conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore secondo la sua richiesta;
6. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
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