CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6520
Tributi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione
Esposizione dei fatti di causa
1. Q.D. impugnava la cartella di pagamento notificata agli il 22 agosto 2006 con la quale gli era stato intimato il pagamento di somme dovute a titolo di Iva ed Irpef per gli anni 1991, 1992 e 2000. La commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, lo accoglieva sul rilievo che il contribuente aveva beneficiato delle agevolazioni previste per le vittime degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania nell’anno 1990 e l’iscrizione a ruolo era tempestiva poiché, avendo la parte beneficiato di dette agevolazioni e della conseguente sospensione dei termini, non si era verificata alcuna decadenza; per l’anno di imposta 2000, infine, l’iscrizione a ruolo effettuate in data 19 dicembre 2005 risultava essere nei termini, ai sensi del decreto-legge numero 143/2003, come anche la notifica effettuata il 22 agosto 2006, ai sensi del decreto-legge numero 106/2005.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 cod. proc. civ..
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge 17 giugno 2005 numero 106, convertito dalla legge numero 156/2005, ed in relazione all’articolo 138, comma 7 bis, della legge numero 388/2000 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. Sostiene il contribuente che l’articolo 138 della legge 388/2000, che aveva consentito ai destinatari dei provvedimenti agevolativi di regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 versando il dovuto in 12 rate semestrali, era applicabile solamente ai soggetti che avessero in precedenza scelto di fruire delle agevolazioni facoltativamente previste dalle disposizioni di legge, mentre egli non aveva avanzato richiesta alcuna per fruire delle agevolazioni facoltative contemplate dal decreto ministeriale 31 luglio 1993. Ne conseguiva che, dovendo la cartella di pagamento essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della richiamata dichiarazione con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 106/2005, introdotto dalla legge numero 156/2005, la notifica delle cartelle per gli anni 1991 e 1992 era tardiva. Aveva errato, dunque, la CTR nel ritenere che l’articolo 138 della legge 388/2000 si applicasse indistintamente a tutti i soggetti residenti nelle province colpite dal sisma che potevano beneficiare delle agevolazioni previste indipendentemente dal fatto che ne avessero o meno fatto richiesta.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 1, comma 5 bis, del decreto-legge numero 106/2005, convertito dalla legge numero 156/2005 e 138, comma 7 bis, della legge numero 388/2000.
Sostiene che, anche ammesso che l’articolo 138, comma 7 bis, citato avesse comportato anche nei confronti del ricorrente la sospensione dei termini per il perfezionamento delle procedure di riscossione, la sentenza sarebbe ugualmente errata perché il termine quinquennale non avrebbe potuto decorrere ex novo e per intero dalla scadenza dei pagamenti fissata per il 15 dicembre 2002 in quanto si sarebbe dovuto computare anche il termine maturato prima dell’entrata in vigore della legge 388/2000.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Essi sono fondati con riguardo ai rilievi afferenti le cartelle per il 1991 ed il 1992 in quanto la corte di legittimità ha più volte espresso il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio ( Cass. n. 956 del 17/01/2014; Cass. n. 7274 del 27/03/2014; Cass. n. 16074 del 14/07/2014).
Nel caso che occupa l’Ufficio non ha provato che il contribuente avesse avanzato richiesta per fruire delle agevolazioni facoltative contemplate dal decreto ministeriale 31 luglio 1993, per il che la proroga non si applica. Ne consegue che la cartella di pagamento notificata il 22 agosto 2006 è pervenuta a conoscenza del destinatario tardivamente in relazione agli anni di imposta 1991 e 1992. Rituale è invece la richiesta di pagamento dei tributi Irpef ed Iva per l’anno 2000 scaturente dalla liquidazione ex articolo 36 bis del d.p.r. 600/73 poiché l’articolo 1, comma 5 bis e 5 ter, del decreto-legge 106/2005, convertito con modificazioni dalla legge 156/2005, ha previsto che per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 il termine per la notifica della cartella di pagamento è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.
Il ricorso va dunque accolto limitatamente alla debenza delle imposte per gli anni 1991 e 1992 e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario del contribuente va accolto limitatamente alla debenza delle imposte Irpef ed Iva per gli anni 1991 e 1992. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della parziale reciproca soccombenza e dell’affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario del contribuente dichiarando non dovute le imposte Irpef ed Iva per gli anni 1991 e 1992 e rigetta il ricorso nel resto. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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