CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7289 – In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il termine di cui all’art. 76, comma 1 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002, per le violazioni concernenti la fruizione dell’IVA agevolata al 4%