CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7290 – Avvalendosi delle presunzioni cosiddette “supersemplici”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, si determina un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio