CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7302 – La contribuzione figurativa accreditata a favore dei lavoratori socialmente utili titolari di indennità a carico dell’Inps é valorizzabile, a far tempo dal 1° agosto 1995, ai soli fini dell’accesso al trattamento pensionistico e non anche ai fini della misura dello stesso, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 510 del 1996, conv. in I. n. 608 del 1996