CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7340

Tributi – IRAP – Notaio – Determinazione valore della produzione – Contributo repertoriale – Deducibilità

Fatti di causa

La parte contribuente, un notaio, ricorreva avverso degli avvisi di accertamento per l’IRAP relativo alle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato (cd. contributo repertoriale) devono ritenersi deducibili direttamente dal reddito professionale, incidendo perciò sulla determinazione sia del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia del valore della produzione netta ai finì IRAP.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Resiste la parte contribuente con controricorso.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 54 del TUIR (d.lgs. n. 917 del 1986), per avere la Commissione Tributaria Regionale illegittimamente ritenuto che l’art. 54, laddove afferma che “i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde” debba intendersi nel senso che i contributi sono deducibili solo quando sono corrisposti dal notaio, mentre invece sono deducibili solo quando sono corrisposti dal cliente:

nel caso del notaio è questi ad essere tenuto al versamento a favore della Cassa nazionale del notariato e quindi tali versamenti non sono deducibili.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo Cass. n. 321 del 2018 (in senso conforme Cass. 3596, 3595 e 2781 del 2001), i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all’attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana si è attenuta al suddetto principio laddove ha correttamente ritenuto deducibili dal reddito professionale i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato, i quali perciò sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini IRAP.

Ritenuto pertanto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.