CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7350 – Il diritto, al ricorso al Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS, si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva)