CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8568 – Il criterio discretivo per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, che, pur condizionando la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell’aspirante all’assunzione, resta immutato nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario ed alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa, ipotesi nella quale il termine finale da apporre al contratto resta disciplinato dalla regola generale fissata dall’art. 4 l. n. 124/1999, con la conseguenza che dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre