CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29490

Imposte indirette – IVA – Accertamento – Compensazione crediti – Riscossione – Cartella di pagamento – Omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA – Procedimento

Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, impugnando la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta l’illegittimità della cartella emessa a carico del Poliambulatorio Privato A. sas di V.M. per il disconoscimento di un credito IVA portato in compensazione dalla contribuente in assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008.

La società C.F.S. C. servizi srl si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso, ammissibile in rito, risultando depositata la copia autentica della sentenza impugnata in Cassazione, è fondato.

La questione sottesa al procedimento qui in esame è stata di recente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte sent. n.17758/2016, depositata 1’8.9.2016-, affermandosi il seguente principio di diritto:”In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedura automatizzata, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili)”.

Sulla base di tale principio, il ricorso dell’Agenzia va accolto, avendo la CTR erroneamente escluso la possibilità di utilizzare la procedura del controllo c.d. formale per la ripresa a tassazione di un credito disconosciuto dall’Amministrazione. Né le argomentazioni spese dalla ricorrente a sostegno della riconsiderazione dell’orientamento espresso dalla S.U. giustificano una nuova rimessione all’organo massimo di nomofilachia.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvi ad altra sezione della CTR Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.